Art. 9 
 
         Obiettivi dell'analisi di impatto della regolazione 
 
  9.1  L'analisi  di  impatto  della  regolazione  e'  finalizzata  a
valutare gli effetti dell'intervento regolatorio  sul  mercato.  Tale
attivita' presuppone l'analisi del quadro  normativo  di  riferimento
vigente e l'individuazione, laddove possibile: 
    a) delle criticita' dell'applicazione della normativa attuale che
si intendono risolvere; 
    b) degli obiettivi attesi, sia generici che specifici; 
    c) dei soggetti destinatari dell'intervento; 
    d) dell'«opzione zero» o «opzione di non  intervento»,  che  deve
essere valutata in termini dinamici mediante una proiezione  di  cio'
che accadrebbe se non vi fossero interventi regolatori; 
    e)  delle  opzioni  di  soluzione  alternative,  selezionate   in
considerazione della: 
      efficacia: capacita' di raggiungere gli obiettivi prefissati; 
      efficienza: massimizzazione del rapporto tra risultati ottenuti
e risorse impiegate; 
      concordanza:  minimizzazione  degli  scostamenti  presenti  tra
diversi obiettivi o diversi risultati attesi; 
      semplificazione amministrativa: minori  aggravi  burocratici  e
amministrativi; 
      tempestivita': riduzione dei tempi  per  ottenere  risultati  o
distribuzione piu' uniforme dei costi della regolazione; 
      fattibilita':  concreta  possibilita'  di  realizzazione  della
soluzione esaminata; 
    f) degli effetti positivi e negativi delle varie opzioni e  degli
oneri derivanti dall'intervento  a  carico  dei  destinatari  finali,
laddove agevolmente quantificabili in modo attendibile; 
    g) dei costi dell'intervento, laddove agevolmente  quantificabili
in modo attendibile; 
    h) della fattibilita' in concreto dell'opzione scelta; 
    i)  degli  indicatori  oggettivi  di  misurazione  dei  risultati
attesi; 
    j) delle azioni di  monitoraggio  utili  allo  svolgimento  della
verifica  dell'impatto  della  regolazione  (VIR),  da  svolgersi   a
posteriori. 
  9.2 Le informazioni e  i  dati  necessari  allo  svolgimento  delle
valutazioni di competenza  sono  acquisiti,  ove  disponibili,  dalla
Banca dati nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'art.  213,
comma 8, del codice, e laddove ragionevolmente  possibile,  da  altre
banche dati esistenti presso  amministrazioni  pubbliche  e  soggetti
operanti nei settori di competenza dell'Autorita', da analisi e studi
nella materia oggetto di analisi, dalle segnalazioni e  richieste  di
parere pervenute, dalle notizie contenute nella  stampa  nazionale  o
apprese  da  altri  organi  di  informazione,   dalle   consultazioni
preventive e dai tavoli tecnici effettuati dall'Autorita'.