Art. 4 
 
       Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni 
 
  1. La documentazione precontrattuale e contrattuale: 
  a) e' scritta in un linguaggio e  uno  stile  chiaro  e  sintetico,
cosi' da  facilitare  la  comprensione  delle  informazioni  in  essa
contenute; 
  b) e' presentata e strutturata in modo tale da essere chiara  e  di
facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a
colori, non deve essere  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui  sia
stampata o fotocopiata in bianco e nero; 
  c) utilizza termini quali «garanzia», «garantito» e «garantisce», o
termini ad essi similari, solo con  riferimento  a  contratti  per  i
quali l'impresa presta direttamente la specifica  garanzia,  evitando
l'uso di tali termini nell'ipotesi di  impegni  assunti  da  terzi  a
corrispondere importi; 
  d) utilizza il termine «capitale protetto» solo con  riferimento  a
contratti per i quali e' prevista l'adozione di particolari  tecniche
di gestione che mirano a minimizzare la possibilita' di  perdita  del
capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non
costituisce garanzia di assoluta  conservazione  del  capitale  o  di
rendimento minimo; 
  e) assicura la coerenza delle informazioni contenute  in  ogni  sua
parte; 
  f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura  pubblicitaria
o promozionale. 
  2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16,  21
e 29: 
  a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza; 
  b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari; 
  c)  non  contengono  formulazioni  che  fanno  riferimento,   anche
indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS. 
  3. Gli  obblighi  di  comunicazione  e  di  consegna  previsti  dal
presente regolamento sono adempiuti con le modalita' di cui  all'art.
120-quater del Codice, secondo quanto indicato dal contraente,  anche
contestualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  comunicazione  e   di
consegna. Il contraente puo' effettuare la scelta sulle modalita'  di
comunicazione anche con riguardo a  tutti  gli  eventuali  successivi
contratti stipulati con la medesima impresa. 
  4. Per i contratti in forma collettiva, l'informativa  puo'  essere
trasmessa anche attraverso la collaborazione del contraente  e  fermo
il dovere di vigilanza dell'impresa sull'operato di quest'ultimo. 
  5. L'impresa documenta la scelta di  cui  all'art.  120-quater  del
Codice  nonche'  le  eventuali  modifiche  intervenute  in  corso  di
contratto.  In   particolare,   l'impresa   documenta   l'indicazione
dell'indirizzo  di  posta  elettronica  fornito  dal  contraente   ed
eventuali aggiornamenti. 
  6. La  comunicazione  con  cui  e'  inviata  la  documentazione  fa
riferimento  alla  scelta  del  contraente  e  alla  possibilita'  di
modificare  in  ogni  momento  la  scelta  relativa  alle   modalita'
dell'informativa, ricevendo la documentazione su altro  supporto.  La
scelta del contraente relativa  alla  modalita'  dell'informativa  si
applica  solo  alle  future  comunicazioni  per  le  quali  e'  stata
effettuata la scelta. 
  7. In ogni caso, la scelta di cui all'art.  120-quater  del  Codice
non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario  o  di
altre comunicazioni commerciali.