Art. 4 Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni 1. La documentazione precontrattuale e contrattuale: a) e' scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, cosi' da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute; b) e' presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero; c) utilizza termini quali «garanzia», «garantito» e «garantisce», o termini ad essi similari, solo con riferimento a contratti per i quali l'impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l'uso di tali termini nell'ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi; d) utilizza il termine «capitale protetto» solo con riferimento a contratti per i quali e' prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilita' di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento minimo; e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte; f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale. 2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29: a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza; b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari; c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS. 3. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono adempiuti con le modalita' di cui all'art. 120-quater del Codice, secondo quanto indicato dal contraente, anche contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione e di consegna. Il contraente puo' effettuare la scelta sulle modalita' di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima impresa. 4. Per i contratti in forma collettiva, l'informativa puo' essere trasmessa anche attraverso la collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell'impresa sull'operato di quest'ultimo. 5. L'impresa documenta la scelta di cui all'art. 120-quater del Codice nonche' le eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In particolare, l'impresa documenta l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali aggiornamenti. 6. La comunicazione con cui e' inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del contraente e alla possibilita' di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalita' dell'informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta del contraente relativa alla modalita' dell'informativa si applica solo alle future comunicazioni per le quali e' stata effettuata la scelta. 7. In ogni caso, la scelta di cui all'art. 120-quater del Codice non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.