Art. 9 
 
                    Contratti in forma collettiva 
 
  1.  L'impresa  d'assicurazione  che  stipula  contratti  in   forma
collettiva predispone il  set  informativo  secondo  le  disposizioni
relative  a  ciascun  tipo  di   prodotto   previsto   dal   presente
regolamento. 
  2. Il set informativo e' consegnato al contraente e, nei  limiti  e
con le modalita' di cui  alla  regolamentazione  sulla  distribuzione
assicurativa, all'aderente. 
  3. Il modulo di adesione da consegnare all'aderente contiene: 
  a)  l'informazione  relativa  al  diritto  di   ricevere   il   set
informativo,  nei  limiti  e   con   le   modalita'   di   cui   alla
regolamentazione sulla distribuzione assicurativa; 
  b) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa  le
condizioni contrattuali, nel caso in cui la consegna delle stesse non
sia prevista dalla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa; 
  c) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa  le
credenziali per l'accesso alle aree riservate di cui al  titolo  III,
capo IV. 
  4. Gli  assicurati  hanno  diritto  di  richiedere  all'impresa  le
condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la  relativa
consegna  ai  sensi  della   regolamentazione   sulla   distribuzione
assicurativa.