Art. 9 Contratti in forma collettiva 1. L'impresa d'assicurazione che stipula contratti in forma collettiva predispone il set informativo secondo le disposizioni relative a ciascun tipo di prodotto previsto dal presente regolamento. 2. Il set informativo e' consegnato al contraente e, nei limiti e con le modalita' di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, all'aderente. 3. Il modulo di adesione da consegnare all'aderente contiene: a) l'informazione relativa al diritto di ricevere il set informativo, nei limiti e con le modalita' di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa; b) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le condizioni contrattuali, nel caso in cui la consegna delle stesse non sia prevista dalla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa; c) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le credenziali per l'accesso alle aree riservate di cui al titolo III, capo IV. 4. Gli assicurati hanno diritto di richiedere all'impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.