Art. 15 
 
  Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica 
 
  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, le parole « , stabiliti  o  identificati  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « o stabiliti ». 
  (( 1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e  contabili)  -  1.  A
partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito  di  un  programma  di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le
fatture  elettroniche  e  con  le  comunicazioni   delle   operazioni
transfrontaliere  nonche'  sui  dati  dei   corrispettivi   acquisiti
telematicamente, l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le
bozze dei seguenti documenti: 
  a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  b) liquidazione periodica dell'IVA; 
  c) dichiarazione annuale dell'IVA. 
  2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche  per  il  tramite  di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
convalidano, nel caso in cui le  informazioni  proposte  dall'Agenzia
delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio  i  dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al  comma  1,  lettera  a),
viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per  i
soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 18, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del  presente
articolo.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo modificato del comma  3  dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo n. 127 del 2015 e' riportato nei
          riferimenti normativi all'art. 10.