Art. 6 
 
                               Divieti 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli  esemplari
di specie esotiche invasive di rilevanza unionale,  transnazionale  o
nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non  possono
essere: 
    a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale,  anche
sotto sorveglianza doganale; 
    b) detenuti, anche in confinamento,  tranne  i  casi  in  cui  la
detenzione avvenga  nel  contesto  delle  misure  di  gestione  o  di
eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; 
    c) allevati o coltivati, anche in confinamento; 
    d) trasportati o  fatti  trasportare  nel  territorio  nazionale,
tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto  delle  misure
di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; 
    e) venduti o immessi sul mercato; 
    f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; 
    g) posti in condizione di riprodursi o  crescere  spontaneamente,
anche in confinamento; 
    h) rilasciati nell'ambiente. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse.