Art. 7 
 
      Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive 
 
  1. Entro 18  mesi  dall'adozione  dell'elenco  di  specie  esotiche
invasive di rilevanza unionale, il  Ministero,  sentiti  i  Ministeri
interessati e le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori  di
introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di  cui
all'articolo 13 del regolamento. 
  2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle  specie  esotiche
invasive di rilevanza unionale, il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, adotta  con  uno  o  piu'  decreti,
sentiti  i  Ministeri  interessati  e  acquisito  il   parere   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' piani  d'azione,
elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni
prioritarie di cui al comma 1. I piani  d'azione  sono  sottoposti  a
revisione almeno ogni sei anni. 
  3.  Il  Ministero  trasmette  alla  Commissione  europea  il  piano
d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati
membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. 
  4.  Il  Ministero   assicura   la   partecipazione   del   pubblico
all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione  sui
vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152,
commi da 1-bis a 1-septies. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia  ambientale,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96, commi da 1-bis a 1-septies, cosi' recita: 
              «Art. 3-sexies (Diritto di  accesso  alle  informazioni
          ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - In
          vigore dal 21 agosto 20141. (Omissis). 
              1-bis. Nel caso di piani o  programmi  da  elaborare  a
          norma  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  1   alla
          direttiva  2003/35/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi  non  si
          applichi l'articolo  6,  comma  2,  del  presente  decreto,
          l'autorita' competente all'elaborazione e  all'approvazione
          dei predetti piani o programmi assicura  la  partecipazione
          del pubblico nel procedimento di elaborazione, di  modifica
          e di riesame delle proposte degli stessi piani o  programmi
          prima che vengano adottate decisioni sui medesimi  piani  o
          programmi. 
              1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di  cui  al
          comma 1-bis  l'autorita'  procedente  da'  avviso  mediante
          pubblicazione nel proprio sito web. La  pubblicazione  deve
          contenere  l'indicazione  del  titolo  del  piano   o   del
          programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove  puo'
          essere  presa  visione  del  piano  o  programma  e   delle
          modalita' dettagliate per la loro consultazione. 
              1-quater.  L'autorita'  competente  mette  altresi'   a
          disposizione del pubblico il piano o programma mediante  il
          deposito presso i propri  uffici  e  la  pubblicazione  nel
          proprio sito web. 
              1-quinquies Entro il termine di sessanta  giorni  dalla
          data di pubblicazione dell'avviso di cui  al  comma  1-ter,
          chiunque puo' prendere visione del  piano  o  programma  ed
          estrarne copia, anche in  formato  digitale,  e  presentare
          all'autorita' competente proprie osservazioni o  pareri  in
          forma scritta. 
              1-sexies. L'autorita'  procedente  tiene  adeguatamente
          conto  delle  osservazioni  del  pubblico  presentate   nei
          termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
          o programma. 
              1-septies. Il piano o  programma,  dopo  che  e'  stato
          adottato,  e'  pubblicato  nel  sito   web   dell'autorita'
          competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
          quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
          sono state alla  base  della  decisione.  La  dichiarazione
          contiene altresi'  informazioni  sulla  partecipazione  del
          pubblico.».