Art. 13 
 
            Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 
 
  1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000,  n.  376,  dopo  il
comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che,  in
assenza di prescrizione medica, dispensi  i  farmaci  e  le  sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di
cui all'articolo 2, comma 1, per finalita' diverse da quelle  proprie
ovvero  da  quelle  indicate  nell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  14
          dicembre 2000, n. 376,  recante  «Disciplina  della  tutela
          sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro  il
          doping», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Disposizioni penali). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione
          da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a  euro
          51.645 chiunque procura ad  altri,  somministra,  assume  o
          favorisce comunque l'utilizzo  di  farmaci  o  di  sostanze
          biologicamente  o  farmacologicamente  attive,   ricompresi
          nelle classi previste all'art. 2, comma 1,  che  non  siano
          giustificati da condizioni patologiche  e  siano  idonei  a
          modificare  le   condizioni   psicofisiche   o   biologiche
          dell'organismo,  al  fine  di   alterare   le   prestazioni
          agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare
          i risultati  dei  controlli  sull'uso  di  tali  farmaci  o
          sostanze. 
              2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave  reato,  a  chi  adotta  o  si
          sottopone alle pratiche  mediche  ricomprese  nelle  classi
          previste  all'art.  2,  comma  1,   non   giustificate   da
          condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni
          psicofisiche  o  biologiche  dell'organismo,  al  fine   di
          alterare le prestazioni  agonistiche  degli  atleti  ovvero
          dirette a modificare i risultati dei controlli sul  ricorso
          a tali pratiche. 
              3. La pena di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata: 
                a) se dal fatto deriva un danno per la salute; 
                b) se il  fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minorenne; 
                c) se il fatto e' commesso da un componente o  da  un
          dipendente del CONI  ovvero  di  una  federazione  sportiva
          nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente
          riconosciuti dal CONI. 
              4.  Se  il  fatto  e'  commesso  da  chi  esercita  una
          professione    sanitaria,    alla     condanna     consegue
          l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione. 
              5. Nel caso previsto dal  comma  3,  lettera  c),  alla
          condanna consegue l'interdizione  permanente  dagli  uffici
          direttivi del CONI, delle federazioni  sportive  nazionali,
          societa', associazioni ed enti di  promozione  riconosciuti
          dal CONI. 
              6. Con la sentenza di condanna e'  sempre  ordinata  la
          confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e  delle
          altre cose servite o destinate a commettere il reato. 
              7.  Chiunque  commercia  i  farmaci   e   le   sostanze
          farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle
          classi di  cui  all'art.  2,  comma  1,  attraverso  canali
          diversi dalle farmacie aperte al pubblico,  dalle  farmacie
          ospedaliere, dai dispensari  aperti  al  pubblico  e  dalle
          altre  strutture  che   detengono   farmaci   direttamente,
          destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la
          reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a
          euro 77.468. 
              7-bis. La  pena  di  cui  al  comma  7  si  applica  al
          farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi
          i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente
          attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma  1,
          per finalita' diverse da quelle proprie  ovvero  da  quelle
          indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.».