Art. 15 
 
            Disposizioni in materia di formazione medica 
       specialistica e di formazione di medici extracomunitari 
 
  1. Con accordo stipulato in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  in  conformita'  a  quanto  disposto
dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, possono essere definite ulteriori modalita' attuative,  anche
negoziali, per l'inserimento dei medici in  formazione  specialistica
all'interno delle strutture sanitarie inserite nella  rete  formativa
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
368, e successive modificazioni. 
  2. Nel capo II del titolo V  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 39-ter (Disposizioni per i medici extracomunitari). - 1.  Gli
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese
non appartenente all'Unione  europea,  che  intendano  partecipare  a
iniziative  di  formazione  o  di  aggiornamento  che  comportano  lo
svolgimento di attivita' clinica presso aziende ospedaliere,  aziende
ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con  decreto
del  Ministero  della  salute,  allo  svolgimento  di  attivita'   di
carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in  deroga  alle
norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non puo'
avere durata superiore a due anni. Con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della  ricerca,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  e  con  il  Ministro  dell'interno,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione,  sono  definiti  gli  specifici  requisiti  di
professionalita'  dei  medici,  le  modalita'  e  i  criteri  per  lo
svolgimento di dette iniziative nonche' i requisiti per  il  rilascio
del visto di ingresso». 
  3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le  procedure
previste dalla legislazione vigente nonche' nei limiti delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante
          «Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e
          ricerca»: 
              «Art.  21  (Formazione  specialistica  dei  medici).  -
          (Omissis). 
              2-ter.   I   periodi   di   formazione    dei    medici
          specializzandi  si  svolgono  ove  ha  sede  la  scuola  di
          specializzazione e all'interno delle aziende  del  Servizio
          sanitario  nazionale  previste  dalla  rete  formativa,  in
          conformita' agli ordinamenti  e  ai  regolamenti  didattici
          determinati secondo la normativa vigente in materia e  agli
          accordi fra le universita' e le aziende  sanitarie  di  cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non
          puo'  dare  luogo  a  indennita',  compensi  o   emolumenti
          comunque  denominati,  diversi  anche  sotto   il   profilo
          previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai
          medici specializzandi. I medici in formazione specialistica
          assumono  una   graduale   responsabilita'   assistenziale,
          secondo gli obiettivi definiti  dall'ordinamento  didattico
          del relativo  corso  di  specializzazione  e  le  modalita'
          individuate dal tutore, d'intesa  con  la  direzione  delle
          scuole di specializzazione e con i  dirigenti  responsabili
          delle unita' operative presso cui si svolge la  formazione,
          fermo  restando   che   tale   formazione   non   determina
          l'instaurazione di un rapporto di lavoro  con  il  Servizio
          sanitario nazionale e non da' diritto all'accesso ai  ruoli
          del medesimo Servizio sanitario nazionale.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo  17  agosto  1999,   n.   368,   e   successive
          modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE
          in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli e delle direttive  97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE» : 
              «Art. 35. - 1. Con cadenza triennale  ed  entro  il  30
          aprile del terzo anno, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto delle  relative  esigenze
          sanitarie e sulla base di una  approfondita  analisi  della
          situazione occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei
          medici specialisti da formare  comunicandolo  al  Ministero
          della  sanita'   e   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica. Entro il  30  giugno  del  terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentita la conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il  numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia  di  specializzazione,   tenuto   conto
          dell'obiettivo   di    migliorare    progressivamente    la
          corrispondenza tra  il  numero  degli  studenti  ammessi  a
          frequentare i corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia  e
          quello dei medici ammessi  alla  formazione  specialistica,
          nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per
          i pensionamenti e delle esigenze  di  programmazione  delle
          regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          con  riferimento  alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. In relazione al  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  acquisito  il  parere  del   Ministro   della
          sanita', determina il  numero  dei  posti  da  assegnare  a
          ciascuna scuola di specializzazione  accreditata  ai  sensi
          dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e  del
          volume assistenziale  delle  strutture  sanitarie  inserite
          nella rete formativa della scuola stessa. 
              3.   Nell'ambito    dei    posti    risultanti    dalla
          programmazione di cui al comma 1,  e'  stabilita,  d'intesa
          con  il  Ministero  dell'interno,  una  riserva  di   posti
          complessivamente non superiore al cinque per cento  per  le
          esigenze  di  sanita'  e  formazione  specialistica   della
          Polizia di Stato e, qualora non coperti,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
          sanita' e formazione specialistica del Corpo della  guardia
          di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli  affari
          esteri,  il  numero  dei  posti  da  riservare  ai   medici
          stranieri provenienti dai Paesi  in  via  di  sviluppo.  La
          ripartizione tra le singole scuole dei posti  riservati  e'
          effettuata con il  decreto  di  cui  al  comma  2.  Per  il
          personale della Polizia di Stato e del Corpo della  guardia
          di  finanza  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 757, comma 3,  758,  964  e
          965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, su proposta del  Ministro  della
          sanita', puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze  del
          servizio sanitario nazionale,  l'ammissione,  alle  scuole,
          nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di  cui
          al comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle  singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche categorie, in servizio  in  strutture  sanitarie
          diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
          scuola. 
              5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma  3
          e per accedere in soprannumero ai  sensi  del  comma  4,  i
          candidati devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  39-ter,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  «Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero», aggiunto dalla presente legge: 
              «Art.    39-ter    (Disposizioni    per    i     medici
          extracomunitari). - 1.  Gli  stranieri  in  possesso  della
          qualifica di medico acquisita in un Paese non  appartenente
          all'Unione europea, che intendano partecipare a  iniziative
          di  formazione  o  di  aggiornamento  che   comportano   lo
          svolgimento   di   attivita'   clinica    presso    aziende
          ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie  e  istituti
          di ricovero e cura a carattere scientifico, possono  essere
          temporaneamente  autorizzati,  con  decreto  del  Ministero
          della salute, allo svolgimento di  attivita'  di  carattere
          sanitario nell'ambito di dette iniziative, in  deroga  alle
          norme    sul    riconoscimento    dei    titoli     esteri.
          L'autorizzazione non puo'  avere  durata  superiore  a  due
          anni. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
          ricerca, con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  definiti  gli
          specifici requisiti  di  professionalita'  dei  medici,  le
          modalita'  e  i  criteri  per  lo  svolgimento   di   dette
          iniziative nonche' i requisiti per il rilascio del visto di
          ingresso.».