Art. 14 Trattamento di missione 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Note all'art. 14: Il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, modificato dal presente regolamento, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.