Art. 2 
 
                      Rapporti con altre figure 
 
  1. Il direttore dei  lavori  riceve  dal  RUP  le  disposizioni  di
servizio mediante le quali  quest'ultimo  impartisce  le  indicazioni
occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa  l'ordine  da
seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non  sia  regolato  dal
contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei  lavori,  la
periodicita' con la  quale  il  direttore  dei  lavori  e'  tenuto  a
presentare un rapporto  sulle  principali  attivita'  di  cantiere  e
sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle  disposizioni  di
servizio  impartite  dal  RUP  al  direttore  dei  lavori  resta   di
competenza  di  quest'ultimo  l'emanazione  di  ordini  di   servizio
all'esecutore in ordine  agli  aspetti  tecnici  ed  economici  della
gestione dell'appalto. 
  2. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  servizio
impartite dal RUP, il direttore dei  lavori  opera  in  autonomia  in
ordine   al   controllo   tecnico,   contabile    e    amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento. 
  3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori
sia stato affidato a un soggetto diverso  dal  direttore  dei  lavori
nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilita'  per  le
funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza,  operando
in piena autonomia. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, si vedano le note alle premesse.