Art. 7 
 
 
                  Riorganizzazione della disciplina 
                     della riproduzione animale 
 
  1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina,  suina,  ovina,
caprina, equina ed asinina, per la  riproduzione  in  monta  naturale
devono essere iscritti al libro genealogico di  cui  all'articolo  3,
comma 4, oppure, per la specie suina, agli  appositi  registri  degli
ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e  caprina
la predetta condizione e' obbligatoria solo per i soggetti maschi che
partecipano ad un programma genetico. 
  2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina,  suina,  ovina,
caprina, equina ed asinina, per  la  riproduzione  per  inseminazione
artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche,
per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e  aver
superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove  previste
dal  relativo  programma  genetico,  entro  i  limiti   fissati   per
l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche. 
  3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e  2,  in  presenza  di
specifiche esigenze zootecniche locali,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per  la
riproduzione in monta naturale  di  cavalli  e  asini  stalloni,  con
esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che  rispondano,
per  razza  e  produzione  tipica,  alle  esigenze  e   all'indirizzo
zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un  programma
genetico. 
  4. Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le  regioni  e
le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono  autorizzare
l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle  e
di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine. 
  5. E' ammesso il trapianto embrionale  nonche'  l'utilizzazione  di
altro materiale riproduttivo animale, a condizione che  gli  embrioni
provengano da padre iscritto al libro genealogico e in  possesso  dei
requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico. 
  6. Sono vietati l'esercizio della fecondazione  in  forma  girovaga
per le specie suina ed equina e la monta  pubblica  naturale  per  la
specie suina.