Art. 10 
 
Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale  per  il
riconoscimento della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a  procedimento  penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza
non definitiva per  uno  dei  predetti  reati,  il  questore  ne  da'
tempestiva comunicazione alla  Commissione  territoriale  competente,
che  provvede  nell'immediatezza  all'audizione  dell'interessato   e
adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma  3,  in
caso di rigetto  della  domanda,  il  richiedente  ha  in  ogni  caso
l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in  pendenza  di
ricorso avverso  la  decisione  della  Commissione.  A  tal  fine  si
provvede ai sensi dell'articolo 13, commi  3,  4  e  5,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b)  all'articolo  35-bis,  comma   5,   le   parole   «ai   sensi
dell'articolo  29,  comma  1,  lettera  b).»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera  b),  nonche'
del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.».