Art. 11 
 
             Istituzione di sezioni della Unita' Dublino 
 
  1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e  le  sue  articolazioni
territoriali operanti presso le prefetture individuate,  fino  ad  un
numero massimo di tre, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  che
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  2. All'articolo 4  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di  cui  all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
l'autorita' di  cui  al  comma  1  e'  costituita  dall'articolazione
dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso  le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  che  ha  adottato   il
provvedimento impugnato.».