Art. 7 
 
                            Semiliberta' 
 
  1. Il condannato puo' essere ammesso  alla  semiliberta',  e  cosi'
trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per  partecipare  ad
attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e
di  formazione  professionale,  di  lavoro,  di  utilita'  sociale  o
comunque funzionali all'inclusione sociale, quando ha espiato  almeno
un terzo della pena; se  si  tratta  di  condannato  per  taluno  dei
delitti indicati nel comma  1  dell'articolo  4-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, si  tiene  conto,  altresi',  del  significativo
rapporto tra la pena espiata e la pena residua. 
  2.  Nel  programma  di  intervento  educativo  sono   indicate   le
prescrizioni da osservare all'esterno con riferimento ai rapporti con
la famiglia e con l'ufficio di  servizio  sociale  per  i  minorenni,
nonche' gli orari di rientro in istituto. 
  3.   Il   soggetto   ammesso   alla   semiliberta'   e'   assegnato
preferibilmente  ad  appositi  istituti  o  sezioni  e  puo'   essere
trasferito in  altro  istituto  che  agevoli  l'organizzazione  e  lo
svolgimento delle attivita' esterne, nonche' il consolidamento  delle
relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale. 
  4. Il condannato che, senza giustificato  motivo,  non  rientra  in
istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici  ore  e'
punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice  penale
ed e' applicabile la  disposizione  del  quarto  comma  dello  stesso
articolo.  Se  il  condannato  rimane  assente  dall'istituto,  senza
giustificato motivo, per non piu' di dodici ore,  e'  punito  in  via
disciplinare. In tali casi la semiliberta' puo' essere revocata. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per il testo dell'art.  4-bis  della  citata  legge  26
          luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all'art. 2. 
              Per il testo dell'art.  385  del  codice  penale,  vedi
          nelle note all'art. 6.