Art. 14. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
                 culturali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali, per l'anno finanziario  2019,  le  variazioni
compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di
cassa,  tra   i   capitoli   iscritti   nel   programma   « Sostegno,
valorizzazione e tutela del  settore  dello  spettacolo  dal  vivo »,
nell'ambito della missione  « Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali relativi al Fondo unico
per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2019, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, comunicati  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e
trasmessi alla Corte dei conti per la  registrazione,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi  dello  stato
di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica  utilita',
nonche' per l'esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte  dello
Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e  su  cose
di arte antica, medievale, moderna e  contemporanea  e  di  interesse
artistico e storico, nonche' su materiale  archivistico  pregevole  e
materiale bibliografico, raccolte bibliografiche,  libri,  documenti,
manoscritti  e  pubblicazioni  periodiche,  ivi  comprese  le   spese
derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di
acquisto    delle    cose    denunciate    per    l'esportazione    e
dell'espropriazione, a norma di  legge,  di  materiale  bibliografico
prezioso e raro. 
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato « cedolino  unico »,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  le  variazioni  compensative  di  bilancio  in
termini di competenza e di cassa su  appositi  piani  gestionali  dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.