Art. 15. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
  2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministero della salute, variazioni compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione « Ricerca e innovazione »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.