Art. 5 Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali 1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7. 3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse. 5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi dell'evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificati i dati meteo, e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. La quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. 6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificata l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. 7. La copertura assicurativa e' riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all'anno solare. 8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1 per comune. 10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.