Art. 5 
 
 Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali 
 
  1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono  assicurabili
unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause  di  morte
da epizoozie elencate all'allegato  1,  punto  1.7,  sempre  che  non
risarciti da altri interventi  comunitari  o  nazionali.  Le  polizze
possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 
  2. Le produzioni zootecniche per la  copertura  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in  cui
sono comprese tutte le  epizoozie  obbligatorie  per  singola  specie
assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o  in  parte  quelle
facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato  1,
punto 1.7. 
  3. Le produzioni zootecniche assicurate  per  la  garanzia  mancato
reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono  coprire  anche  le
diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per  le  aree
perifocali. 
  4. Sono ammissibili esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  la
copertura di perdite di produzione superiori al 20% della  produzione
media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del
regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  successive   modificazioni,   ad
eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera
b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse. 
  5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione
di miele, il riconoscimento formale del  verificarsi  dell'evento  si
considera emesso quando  il  perito  incaricato  dalla  Compagnia  di
assicurazione di  stimare  il  danno,  verificati  i  dati  meteo,  e
l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche  su
allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la  soglia
di cui al  comma  4.  La  quantificazione  del  danno  dovra'  essere
valutata tenendo conto anche  della  eventuale  compromissione  della
qualita'. 
  6. Per le coperture mancato  reddito  e  abbattimento  forzoso,  il
riconoscimento  formale  dell'evento  coincide  con  l'emissione  del
provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale  emissione,
il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di  stimare  il
danno, verificata l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i  e
danno/i, accerta che il danno abbia superato  la  soglia  di  cui  al
comma 4. 
  7.  La  copertura  assicurativa  e'   riferita   all'intero   ciclo
produttivo/accrescimento  di  ogni  singolo  allevamento  o  all'anno
solare. 
  8.  La  copertura  assicurativa  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto  ottenibile
dai  capi  in  produzione  per  ciascuna  specie   animale   di   cui
all'allegato 1, punto 1.7,  allevata  all'interno  di  un  territorio
comunale. 
  9. Per  la  copertura  di  ciascuna  tipologia  di  rischio,  ferma
restando  la  possibilita'   di   utilizzare   lo   strumento   della
coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze  ovvero
di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai
fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al  comma  4
deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1 per
comune. 
  10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali
deve essere erogato in  termini  di  servizio  prestato  e  non  puo'
comportare  pagamenti  diretti  ai  beneficiari.  Le   compagnie   di
assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente  agli
operatori  o  agli  organismi  economici  che   hanno   prestato   ai
beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.