Art. 19. 
                        Procedure rafforzate 
 
    1. Il CNEL, su proposta del presidente, sentito il  Consiglio  di
Presidenza,  puo'  adottare  una  procedura  istruttoria  rafforzata,
attraverso una o piu' delle seguenti modalita': 
      a) consultazione degli organi delle associazioni  rappresentate
al CNEL; 
      b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle
non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare. 
    2. Il Segretariato generale redige  rassegne  delle  osservazioni
pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da  sottoporre
all'assemblea.