Art. 19. Procedure rafforzate 1. Il CNEL, su proposta del presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, puo' adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una o piu' delle seguenti modalita': a) consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL; b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare. 2. Il Segretariato generale redige rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'assemblea.