Art. 25. 
 Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, 
         comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1886, n. 936 
 
    1.  La  Commissione  dell'informazione  procede,  secondo  quanto
previsto dall'art. 16, comma 2, lettera f), della legge  30  dicembre
del 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un  archivio
degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza
delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura
del CNEL secondo le modalita' di cui ai successivi commi. 
    2. La Commissione dell'informazione procede  alla  individuazione
delle organizzazioni delle categorie produttive  rappresentate  negli
organismi pubblici, informandone l'assemblea. 
    3.  Il  presidente  del  CNEL  invita  le  organizzazioni   cosi'
individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni  anno  l'elenco
degli organismi pubblici nei quali ha  proposto  o  designato  propri
rappresentanti  con  l'indicazione  dei  relativi  nominativi  ed   a
comunicare le eventuali variazioni in corso di anno. 
    4. I dati  cosi'  raccolti  vengono  archiviati  presso  il  CNEL
secondo  le  direttive  della   Commissione   dell'informazione   con
riferimento   agli   organismi   pubblici   (col   relativo    ambito
territoriale),  alle  categorie   produttive,   alle   organizzazioni
rappresentate  e  ai  singoli  nominativi  e  quindi  memorizzati  su
supporto informatico. 
    5.  La  Commissione  puo'  procedere   alla   verifica   e   alla
integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente  informazioni
ai singoli organismi pubblici. 
    6. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e
possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.