Art. 25. Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1886, n. 936 1. La Commissione dell'informazione procede, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalita' di cui ai successivi commi. 2. La Commissione dell'informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'assemblea. 3. Il presidente del CNEL invita le organizzazioni cosi' individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno. 4. I dati cosi' raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico. 5. La Commissione puo' procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici. 6. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.