Art. 10 
 
Criteri e modalita' generali per la concessione dei contributi per la
                        ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con
atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,
possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le
seguenti tipologie di immobili: 
    a) per gli immobili distrutti, un  contributo  fino  al  100  per
cento  del  costo  delle  strutture,  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e  gli  impianti,  e
delle parti comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto  delle
vigenti norme tecniche che  prevedono  l'adeguamento  sismico  e  nel
limite delle superfici preesistenti,  aumentabili  esclusivamente  ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 
    b) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli  di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio; 
    c)  per  gli   immobili   con   livelli   di   danneggiamento   e
vulnerabilita' inferiori  alla  soglia  appositamente  stabilita,  un
contributo fino al 100 per cento  del  costo  della  riparazione  con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture  e  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese  le
rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni  dell'intero
edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
    a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  che  alla  data
degli eventi, con  riferimento  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1,
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
    b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario; 
    c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
    d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); 
    e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali  ovvero  di
chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che
alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di
cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali. 
  3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito
dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  dall'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non
previa  revoca  dello  stesso  da  parte   del   giudice   competente
dell'esecuzione penale. 
  4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici
percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente Capo. 
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 17, comma 3. 
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo. 
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari
per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale
spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 
  8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'. 
  9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un
unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere
disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti
almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi
previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del
valore dell'edificio. 
  10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. 
  11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.