Art. 18 
 
                Struttura dei Commissari straordinari 
 
  1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni,
operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile
in relazione alle risorse assegnate  e  disciplinano  l'articolazione
interna delle strutture di  cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza. 
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura
posta alle proprie dirette dipendenze. La  Struttura  dei  Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale  scelto  tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente educativo ed amministrativo  tecnico
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel  numero  massimo  di  5
unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,  di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di  10  unita'
per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due
unita' dirigenziali di  livello  non  generale.  Al  personale  della
struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio
corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento
economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente
inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'
di amministrazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di
cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per
l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,  scelti  anche
tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in  possesso  di
comprovata  esperienza,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui. 
  3.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed   accessorio   del
personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato  dalle  amministrazioni  di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': 
    a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
    b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario; 
    c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo  del  Commissario  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale. 
  4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse  disponibili  puo'
essere riconosciuta: 
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in servizio presso le strutture di cui  al  presente  articolo,
direttamente impegnato nelle attivita'  di  cui  all'articolo  6,  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
    b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20
per cento della retribuzione mensile di posizione prevista  al  comma
3, commisurato ai giorni di effettivo impiego. 
  5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. 
  6. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nel  limite
massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per  l'anno  2019,  euro
700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per  l'anno  2021,  suddivisi
come segue: per il Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione
della provincia di  Catania,  euro  428.000  per  l'anno  2019,  euro
466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per  l'anno  2021  e  per  il
Commissario straordinario per la  ricostruzione  della  provincia  di
Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019,  euro  233.500  per  l'anno
2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.