Art. 26 
 
    Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 
 
  1. Le misure  previste  dal  presente  articolo  si  applicano,  in
conformita' a tutti i criteri e  le  condizioni  ivi  previsti,  agli
aumenti  di  capitale  delle  societa'  per   azioni,   societa'   in
accomandita per azioni, societa' a  responsabilita'  limitata,  anche
semplificata, societa' cooperative, -  societa'  europee  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee  di  cui
al regolamento (CE) n.  1435/2003,  aventi  sede  legale  in  Italia,
escluse quelle di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e  iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni: 
    a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85,  comma
1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore  a  cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso  della  misura
prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in
cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al  valore
dei citati ricavi su base  consolidata,  al  piu'  elevato  grado  di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi  conseguiti  all'interno
del gruppo; 
    b)  abbia  subito,  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una  riduzione  complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non  inferiore  al
33%; nel caso in cui la societa'  appartenga  ad  un  gruppo,  si  fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al  piu'
elevato  grado  di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei  ricavi
conseguiti all'interno del gruppo; 
    c) abbia deliberato ed eseguito  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di
capitale a pagamento e  integralmente  versato;  per  l'accesso  alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a
250.000 euro. 
  2. Ai fini delle misure previste  ai  commi  8  e  12  la  societa'
soddisfa altresi' le seguenti condizioni: 
    a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava  nella  categoria
delle imprese  in  difficolta'  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014  e  del
regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 
    b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale; 
    c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
    d)  non  rientra  tra  le  societa'   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
    e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    f) nei confronti degli amministratori, dei soci  e  del  titolare
effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui  sia  stata  applicata  la  pena  accessoria  di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
74; 
    g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al  comma  12,  il
numero di occupati e' inferiore a 250 persone. 
  2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende
in concordato preventivo di continuita' con omologa gia'  emessa  che
si trovano  in  situazione  di  regolarita'  contributiva  e  fiscale
all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia'  esistenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu'
societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di  cui  al
comma 1, lettera c), spetta un  credito  d'imposta  pari  al  20  per
cento. 
  5. L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro  sul  quale
calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro  2.000.000.  La
partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino
al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi  tipo,
prima di tale data da parte della societa' oggetto  del  conferimento
in denaro  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  del
contribuente di  restituire  l'ammontare  detratto,  unitamente  agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore  che  ha  una
certificazione della societa' conferitaria che attesti  di  non  aver
superato il limite dell'importo complessivo  agevolabile  di  cui  al
comma 20 ovvero, se  superato,  l'importo  per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito  d'imposta  le
societa' che controllano direttamente o  indirettamente  la  societa'
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con
la stessa ovvero sono da questa controllate. 
  6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in
stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati  membri
dell'Unione europea o in Paesi  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si
applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo   del   risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo  73  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo, che investono in misura  superiore  al  50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo. 
  7. Il credito d'imposta di cui al comma  4  e'  utilizzabile  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a  quando
non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire  dal  decimo  giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa  al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche  in  compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito  dell'approvazione  del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento  del  patrimonio  netto,  al  lordo
delle  perdite  stesse,  fino  a  concorrenza  del   30   per   cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera  c),  e  comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi  tipo
di riserve prima del 1° gennaio  2024  da  parte  della  societa'  ne
comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  di  restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali. 
  9. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  8  e'  utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di  presentazione  della  dichiarazione  relativa   al   periodo   di
effettuazione dell'investimento. Non si applicano  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di  2
miliardi di euro  per  l'anno  2021.  A  tal  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10. 
  12.   Ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo  italiano,  e'  istituito  il  fondo  denominato
«Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»),  finalizzato  a
sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della
dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova
emissione, con le caratteristiche indicate  ai  commi  14  e  16  (di
seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle societa' di cui  al
comma 1, che soddisfano le condizioni di  cui  al  comma  2,  per  un
ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante
un «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero  di  aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della  stessa  Comunicazione,  la
somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e
dell'ammontare  degli  strumenti  finanziari  sottoscritti  non  puo'
superare il maggiore valore tra: il 25 per cento  dell'ammontare  dei
ricavi di cui al comma  1,  lettera  a);  il  doppio  dei  costi  del
personale della  societa'  relativi  al  2019,  come  risultanti  dal
bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato  il
bilancio; il fabbisogno di liquidita' della societa' per  i  diciotto
mesi  successivi  alla  concessione  della  misura  di  aiuto,   come
risultante da una autocertificazione del rappresentante  legale.  Gli
strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile. 
  13. La gestione del Fondo e'  affidata  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  degli   investimenti   e   lo   sviluppo   di   impresa
Spa-Invitalia, o a societa' da  questa  interamente  controllata  (di
seguito anche «il Gestore») 
  14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via
anticipata decorsi  tre  anni  dalla  sottoscrizione.  Gli  Strumenti
Finanziari sono immediatamente rimborsati  in  caso  di  informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui  la  societa'  emittente  sia
assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale,  i  crediti
del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
sono soddisfatti dopo  i  crediti  chirografari  e  prima  di  quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile. 
  15. La societa' emittente assume l'impegno di: 
    a) non deliberare o effettuare, dalla data  dell'istanza  e  fino
all'integrale rimborso degli strumenti finanziari,  distribuzioni  di
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di  non  procedere  al
rimborso di finanziamenti dei soci; 
    b) destinare il finanziamento a  sostenere  costi  di  personale,
investimenti  o  capitale  circolante   impiegati   in   stabilimenti
produttivi e  attivita'  imprenditoriali  che  siano  localizzati  in
Italia; 
    c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con  i  contenuti,
la cadenza e le  modalita'  da  quest'ultimo  indicati,  al  fine  di
consentire la verifica degli impegni assunti ai  sensi  del  presente
comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16. 
  16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  definite
caratteristiche, condizioni e modalita'  del  finanziamento  e  degli
Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale
e sono corrisposti in unica soluzione  alla  data  di  rimborso.  Nel
decreto sono altresi' indicati gli  obiettivi  al  cui  conseguimento
puo' essere accordata una riduzione  del  valore  di  rimborso  degli
strumenti finanziari. 
  17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il  modello  uniforme
da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della
documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati unica  prevista  dall'articolo  96  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ferma restando la  richiesta  di  informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  la  quale  il  legale
rappresentante attesta, sotto  la  propria  responsabilita',  di  non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto  dello
stato di emergenza  sanitaria,  puo'  procedere  alla  attuazione  di
quanto  previsto  dal  presente  articolo  anche  prima  dei  termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
  18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di  cui  ai
commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,
lettera c), la conformita' della  deliberazione  di  emissione  degli
Strumenti Finanziari a quanto previsto dal  presente  articolo  e  al
decreto di cui al comma 16,e l'assunzione degli  impegni  di  cui  al
comma 15, procede, entro i limiti della  dotazione  del  Fondo,  alla
sottoscrizione degli stessi e  al  versamento  del  relativo  apporto
nell'anno 2020. 
  19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4  miliardi  di  euro
per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata  l'apertura
di apposita  contabilita'  speciale.  Il  Gestore  e'  autorizzato  a
trattenere dalle disponibilita' del  Fondo  un  importo  massimo  per
operazione pari, nell'anno  2020,  allo  0,4  per  cento  del  valore
nominale  degli  Strumenti  Finanziari  sottoscritti  e,  negli  anni
successivi e fino all'esaurimento delle  procedure  di  recupero  dei
crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per  cento  del
valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con  oneri
valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in  4,8  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  19-bis.  In  considerazione  delle  peculiarita'  normative   delle
imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata
e della loro funzione sociale, il Gestore  puo'  avvalersi,  mediante
utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19,  delle
societa' finanziarie  partecipate  e  vigilate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di  una  specifica
missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi  2  e
4,  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  le  quali  assolvono,
limitatamente alle societa' cooperative, le  funzioni  attribuite  al
soggetto  gestore  ai  sensi  del  presente  articolo,   secondo   le
condizioni e con le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra  loro  e
con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque  soggetto  erogate,
di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del  paragrafo  3.1  della
Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo  delle  suddette
misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui  al  comma  1
l'ammontare di 800.000 euro,  ovvero  120.000  euro  per  le  imprese
operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o  100.000  euro
per le imprese operanti nel  settore  della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di  cui  la
societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione
n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n.  1408/2013  e
del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014  ovvero  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento  (UE)  n.  702/2014
del 25 giugno 2014  e  del  regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
dicembre 2014. Ai fini  della  verifica  del  rispetto  dei  suddetti
limiti la societa' ottiene dai soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6
secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si
e' usufruito. La  societa'  presenta  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',  che
le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la  societa'  ha  beneficiato,  ai
sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  non
superano  i  limiti  suddetti.  Con  il  medesimo  atto   il   legale
rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che  l'aiuto
eccedente detti limiti e'  da  ritenersi  percepito  indebitamente  e
oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea. 
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (CE) n. 2157/2001 dell'8 ottobre  2001
          relativo  allo  statuto  della  Societa'  europea  (SE)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre 2001, n. L 294. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22  luglio  2003
          del  Consiglio  relativo  allo   statuto   della   Societa'
          cooperativa europea (SCE) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  18
          agosto 2003, n. L 207. 
              - Il testo dell'articolo 162-bis del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          riportato nei riferimenti normativiall'art. 24. 
              - Il testo del primo comma dell'articolo 85 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nei riferimento normativi all'art. 24. 
              - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del  17  giugno  2014
          della Commissione che dichiara alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014
          della Commissione che dichiara compatibili con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  1  luglio
          2014, n. L 193. 
              - Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre  2014  della
          Commissione  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di  aiuti  a  favore  delle  imprese  attive  nel
          settore     della     produzione,     trasformazione      e
          commercializzazione   dei   prodotti    della    pesca    e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24  dicembre
          2014, n. L 369. 
              -  Il  testo  dell'articolo  67  del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e'  riportato  nei
          riferimeti normativi all'art. 25. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova  disciplina
          dei reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore
          aggiunto, a norma dell'articolo 9  della  legge  25  giugno
          1999, n. 205): 
              «Art. 12. Pene accessorie 
              1. Omissis 
              2. La condanna per taluno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 2, 3  e  8  importa  altresi'  l'interdizione  dai
          pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un  anno  e
          non  superiore  a  tre  anni,  salvo   che   ricorrano   le
          circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,  comma
          3. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  73  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
              «Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art. 17 (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              [d-bis)  all'addizionale  regionale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche;] 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
              h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
              h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
          comma 15-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
          avvalersi,  a  partire   dalla   data   di   notifica   del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
              2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  53  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «53. A partire dal 1° gennaio  2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1°  gennaio
          2010.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
              «Art. 34. (Disposizioni in materia di  compensazione  e
          versamenti diretti) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai  soggetti  intestatari
          di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. All'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi". 
              - Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
          917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2412  e  2467  del
          codice civile: 
              «Art. 2412. Limiti all'emissione 
              La societa' puo' emettere obbligazioni al  portatore  o
          nominative per  somma  complessivamente  non  eccedente  il
          doppio del capitale sociale, della riserva legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato. I sindaci attestano  il  rispetto  del  suddetto
          limite. 
              Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
          le obbligazioni emesse in  eccedenza  sono  destinate  alla
          sottoscrizione  da  parte  di   investitori   professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.  In  caso  di   successiva   circolazione   delle
          obbligazioni, chi le trasferisce  risponde  della  solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali. 
              Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e  non
          rientra nel calcolo al fine del  medesimo,  l'emissione  di
          obbligazioni  garantite  da  ipoteca  di  primo  grado   su
          immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
          valore degli immobili medesimi. 
              Al computo del limite di cui al primo comma  concorrono
          gli importi relativi a  garanzie  comunque  prestate  dalla
          societa' per obbligazioni emesse da altre  societa',  anche
          estere. 
              I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
          di obbligazioni destinate  ad  essere  quotate  in  mercati
          regolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione
          ovvero di obbligazioni che danno il  diritto  di  acquisire
          ovvero di sottoscrivere azioni. 
              Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano
          l'economia nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata
          con provvedimento dell'autorita' governativa,  ad  emettere
          obbligazioni per somma  superiore  a  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'. 
              [Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alle  obbligazioni  emesse  all'estero  da  societa'
          italiane ovvero da  loro  controllate  o  controllanti,  se
          negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento
          del Ministro dell'economia e delle finanze e  del  Ministro
          della giustizia, da adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          della Commissione nazionale per le societa' e la borsa;  in
          questo  caso  la  negoziazione  ad  opera  di   investitori
          professionali nei confronti di  soggetti  diversi  deve,  a
          pena  di  nullita',  avvenire  mediante  consegna   di   un
          prospetto informativo contenente le informazioni  stabilite
          dalla Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,
          anche   quando   la   vendita    avvenga    su    richiesta
          dell'acquirente].» 
              «Art. 2467. Finanziamenti dei soci 
              Il rimborso dei finanziamenti dei soci a  favore  della
          societa' e' postergato rispetto  alla  soddisfazione  degli
          altri creditori e,  se  avvenuto  nell'anno  precedente  la
          dichiarazione di fallimento  della  societa',  deve  essere
          restituito. 
              Ai fini del precedente comma s'intendono  finanziamenti
          dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
          effettuati, che sono stati concessi in un momento  in  cui,
          anche in considerazione del tipo  di  attivita'  esercitata
          dalla   societa',   risulta   un    eccessivo    squilibrio
          dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto  oppure  in
          una  situazione  finanziaria  della  societa'  nella  quale
          sarebbe stato ragionevole un conferimento. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.  47  Dichiarazioni   sostitutive   dell'atto   di
          notorieta' 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  96  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 96 Istituzione della banca dati  nazionale  unica
          della documentazione antimafia 
              1. Presso il Ministero dell'interno,  Dipartimento  per
          le politiche del personale  dell'amministrazione  civile  e
          per le risorse strumentali e finanziarie  e'  istituita  la
          banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia,
          di seguito denominata «banca dati nazionale unica». 
              2. Al fine di verificare la sussistenza  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'articolo 84, comma 4, la  banca  dati  nazionale
          unica  e'   collegata   telematicamente   con   il   Centro
          elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121.» 
              - Il citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28  settembre  2011,  n.
          226, S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo  17
          della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti  per  il
          credito alla cooperazione e misure urgenti  a  salvaguardia
          dei livelli di occupazione): 
              «Art. 17 
              1. Omissis 
              2.   Al   fine   di   salvaguardare   e    incrementare
          l'occupazione, mediante lo  sviluppo  di  piccole  e  medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di produzione e lavoro, il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato partecipa al capitale  sociale
          di   societa'   finanziarie    appositamente    costituite,
          utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo  di  cui
          al comma 1. 
              3. Omissis 
              4. Le societa' finanziarie  di  cui  al  comma  2,  che
          assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono
          essere  ispirate  ai  principi   di   mutualita'   di   cui
          all'articolo  26   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  essere  costituite   in   forma
          cooperativa,   [essere   iscritte   nell'elenco    previsto
          dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,]  essere   in   possesso   dei   requisiti,
          individuati  con  il  decreto  di  cui  al  comma   6,   di
          professionalita' ed onorabilita' previsti  per  i  soggetti
          che svolgono funzioni amministrative,  di  direzione  e  di
          controllo  ed  essere  partecipate  da   almeno   cinquanta
          cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale  e
          comunque in non meno di dieci regioni. 
              Omissis.» 
              - Il Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del  18
          dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  24
          dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il Regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          Europea del 24 dicembre 2013, n. 352. 
              - Il Regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,
          del  27  giugno  2014,  relativo   all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          della  pesca  e  dell'acquacoltura  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 giugno  2014,
          n. 190.