Art. 31 bis 
 
                               Confidi 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 112 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo
1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Fermo  restando  l'esercizio  prevalente   dell'attivita'   di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre  forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi  dell'articolo  106,
comma 1». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 112
          del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 112 Altri  soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti 
              1. - 5. Omissis 
              6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
          di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
          altre forme di  finanziamento  sotto  qualsiasi  forma,  ai
          sensi dell'articolo 106, comma 1. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco
          di cui all'articolo 111, comma 1, e  possono  continuare  a
          svolgere  la  propria  attivita',  in  considerazione   del
          carattere  marginale  della  stessa,  nel  rispetto   delle
          modalita' operative e dei limiti  quantitativi  determinati
          dal CICR. 
              Omissis.»