Art. 38 quater 
 
Disposizioni transitorie in materia  di  principi  di  redazione  del
                              bilancio 
 
  1. Nella predisposizione dei bilanci  il  cui  esercizio  e'  stato
chiuso  entro  il  23  febbraio  2020  e  non  ancora  approvati,  la
valutazione  delle  voci  e  della  prospettiva  della  continuazione
dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero  1),
del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze  e
degli effetti derivanti dai fatti successivi alla  data  di  chiusura
del  bilancio.  Le  informazioni  relative   al   presupposto   della
continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili  di  cui
all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano
ferme tutte le  altre  disposizioni  relative  alle  informazioni  da
fornire nella nota  integrativa  e  alla  relazione  sulla  gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti  gli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di  continuare
a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla
produzione di reddito. 
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in  corso  al  3
dicembre 2020, la valutazione delle voci e  della  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  primo
comma, numero 1), del codice civile puo' comunque  essere  effettuata
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio  chiuso
entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni  relative  al  presupposto
della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio  precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle  informazioni
da fornire nella nota integrativa e alla  relazione  sulla  gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti  dagli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di  continuare
a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla
produzione di reddito. 
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata
ai soli fini civilistici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  2423-bis  e  2427
          del codice civile: 
              «Art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              Nella redazione del bilancio devono essere osservati  i
          seguenti principi: 
              1) la valutazione delle voci deve essere fatta  secondo
          prudenza   e   nella   prospettiva   della    continuazione
          dell'attivita'; 
              1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci  e'
          effettuata tenendo conto della sostanza  dell'operazione  o
          del contratto; 
              2)  si  possono  indicare  esclusivamente   gli   utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
              3) si deve tener conto dei proventi e  degli  oneri  di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
              4) si deve tener conto dei rischi e  delle  perdite  di
          competenza dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
              5) gli elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole
          voci devono essere valutati separatamente; 
              6)  i  criteri  di  valutazione  non   possono   essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
              Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma
          precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La  nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.» 
              «Art. 2427 Contenuto della nota integrativa 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              La nota  integrativa  deve  indicare,  oltre  a  quanto
          stabilito da altre disposizioni: 
              1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
          bilancio, nelle rettifiche di valore  e  nella  conversione
          dei valori non espressi all'origine in moneta avente  corso
          legale nello Stato; 
              2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
          ciascuna  voce:  il  costo;  le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenuti
          nell'esercizio; le rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio; 
              3) la composizione delle voci: "costi di impianto e  di
          ampliamento e costi di sviluppo nonche'  le  ragioni  della
          iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 
              3-bis) la misura e le motivazioni  delle  riduzioni  di
          valore  applicate   alle   immobilizzazioni   materiali   e
          immateriali, facendo a tal fine  esplicito  riferimento  al
          loro  concorso  alla   futura   produzione   di   risultati
          economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
          rilevante, al loro valore di mercato,  segnalando  altresi'
          le differenze rispetto  a  quelle  operate  negli  esercizi
          precedenti ed evidenziando la loro influenza sui  risultati
          economici dell'esercizio; 
              4) le variazioni intervenute  nella  consistenza  delle
          altre voci dell'attivo e del passivo; in  particolare,  per
          le voci  del  patrimonio  netto,  per  i  fondi  e  per  il
          trattamento  di  fine  rapporto,   la   formazione   e   le
          utilizzazioni; 
              5)    l'elenco    delle    partecipazioni,    possedute
          direttamente o per tramite di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona, in  imprese  controllate  e  collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale, l'importo del  patrimonio  netto,  l'utile  o  la
          perdita dell'ultimo esercizio,  la  quota  posseduta  e  il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 
              6) distintamente per  ciascuna  voce,  l'ammontare  dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni, e dei debiti assistiti  da  garanzie  reali  su  beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie e  con  specifica  ripartizione  secondo  le  aree
          geografiche; 
              6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni
          nei  cambi  valutari  verificatesi   successivamente   alla
          chiusura dell'esercizio; 
              6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
          crediti e dei debiti relativi ad operazioni  che  prevedono
          l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 
              7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
          e "ratei e risconti passivi" e  della  voce  "altri  fondi"
          dello stato patrimoniale,  nonche'  la  composizione  della
          voce "altre riserve; 
              7-bis)  le  voci  di  patrimonio  netto  devono  essere
          analiticamente indicate,  con  specificazione  in  appositi
          prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
          e   distribuibilita',   nonche'   della    loro    avvenuta
          utilizzazione nei precedenti esercizi; 
              8)  l'ammontare   degli   oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo  dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce; 
              9) l'importo complessivo degli impegni, delle  garanzie
          e delle passivita' potenziali non  risultanti  dallo  stato
          patrimoniale, con indicazione della natura  delle  garanzie
          reali  prestate;  gli  impegni  esistenti  in  materia   di
          trattamento di quiescenza e  simili,  nonche'  gli  impegni
          assunti nei confronti di  imprese  controllate,  collegate,
          nonche' controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di
          quest'ultime sono distintamente indicati; 
              10) la ripartizione dei ricavi delle  vendite  e  delle
          prestazioni secondo categorie di attivita' e  secondo  aree
          geografiche; 
              11)  l'ammontare  dei   proventi   da   partecipazioni,
          indicati  nell'articolo  2425,  numero  15),  diversi   dai
          dividendi; 
              12) la suddivisione  degli  interessi  ed  altri  oneri
          finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 
              13) l'importo e  la  natura  dei  singoli  elementi  di
          ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali; 
              14) un apposito prospetto contenente: 
              a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
          comportato  la   rilevazione   di   imposte   differite   e
          anticipate,  specificando   l'aliquota   applicata   e   le
          variazioni rispetto all'esercizio precedente,  gli  importi
          accreditati  o  addebitati  a  conto  economico  oppure   a
          patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
          motivazioni; 
              b) l'ammontare delle imposte anticipate  contabilizzato
          in  bilancio  attinenti  a  perdite  dell'esercizio  o   di
          esercizi  precedenti  e  le  motivazioni   dell'iscrizione,
          l'ammontare non  ancora  contabilizzato  e  le  motivazioni
          della mancata iscrizione; 
              15) il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito  per
          categoria; 
              16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei
          crediti  concessi  agli  amministratori  ed   ai   sindaci,
          cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso
          d'interesse,  le  principali  condizioni  e   gli   importi
          eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,
          nonche' gli impegni assunti per loro conto per  effetto  di
          garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando  il  totale
          per ciascuna categoria; 
              16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un  ambito
          di consolidamento e le informazioni siano  contenute  nella
          nota  integrativa  del   relativo   bilancio   consolidato,
          l'importo totale dei corrispettivi  spettanti  al  revisore
          legale o alla societa' di revisione legale per la revisione
          legale   dei   conti   annuali,   l'importo   totale    dei
          corrispettivi  di  competenza  per  gli  altri  servizi  di
          verifica svolti,  l'importo  totale  dei  corrispettivi  di
          competenza per i servizi di consulenza fiscale e  l'importo
          totale dei corrispettivi di competenza  per  altri  servizi
          diversi dalla revisione contabile; 
              17)  il  numero  e  il  valore  nominale  di   ciascuna
          categoria di azioni della societa' e il numero e il  valore
          nominale delle nuove  azioni  della  societa'  sottoscritte
          durante l'esercizio; 
              18)   le   azioni   di   godimento,   le   obbligazioni
          convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o
          valori simili emessi dalla societa', specificando  il  loro
          numero e i diritti che essi attribuiscono; 
              19)  il  numero  e  le  caratteristiche   degli   altri
          strumenti   finanziari   emessi   dalla    societa',    con
          l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi  che
          conferiscono  e  delle  principali  caratteristiche   delle
          operazioni relative; 
              19-bis)  i  finanziamenti  effettuati  dai  soci   alla
          societa',  ripartiti  per  scadenze  e  con   la   separata
          indicazione  di  quelli  con  clausola   di   postergazione
          rispetto agli altri creditori; 
              20) i dati  richiesti  dal  terzo  comma  dell'articolo
          2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad  uno
          specifico affare ai sensi della lettera a) del primo  comma
          dell'articolo 2447-bis; 
              21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies,  ottavo
          comma; 
              22)  le  operazioni  di   locazione   finanziaria   che
          comportano  il  trasferimento  al  locatario  della   parte
          prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai  beni  che
          ne  costituiscono  oggetto,  sulla  base  di  un   apposito
          prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
          canone non scadute quale determinato utilizzando  tassi  di
          interesse pari all'onere finanziario effettivo  inerenti  i
          singoli   contratti,    l'onere    finanziario    effettivo
          attribuibile   ad   essi   e   riferibile    all'esercizio,
          l'ammontare  complessivo  al  quale  i  beni   oggetto   di
          locazione sarebbero stati iscritti alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio   qualora    fossero    stati    considerati
          immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
          rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
          all'esercizio; 
              22-bis) le operazioni realizzate con  parti  correlate,
          precisando l'importo, la natura del rapporto e  ogni  altra
          informazione necessaria per la  comprensione  del  bilancio
          relativa a tali operazioni, qualora  le  stesse  non  siano
          state  concluse  a  normali  condizioni  di   mercato.   Le
          informazioni  relative  alle  singole  operazioni   possono
          essere aggregate secondo la loro natura,  salvo  quando  la
          loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere
          gli effetti  delle  operazioni  medesime  sulla  situazione
          patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico  della
          societa'; 
              22-ter) la natura e l'obiettivo  economico  di  accordi
          non risultanti dallo stato  patrimoniale,  con  indicazione
          del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico,  a
          condizione che i rischi e  i  benefici  da  essi  derivanti
          siano  significativi  e  l'indicazione  degli  stessi   sia
          necessaria  per  valutare  la  situazione  patrimoniale   e
          finanziaria e il risultato economico della societa'; 
              22-quater)  la   natura   e   l'effetto   patrimoniale,
          finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
          la chiusura dell'esercizio; 
              22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande  di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata, nonche' il luogo  in  cui  e'  disponibile  la
          copia del bilancio consolidato; 
              22-sexies) il nome e la sede  legale  dell'impresa  che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
          del bilancio consolidato; 
              22-septies) la proposta di destinazione degli  utili  o
          di copertura delle perdite. 
              Le informazioni in nota integrativa relative alle  voci
          dello  stato  patrimoniale  e  del  conto  economico   sono
          presentate secondo l'ordine in cui le  relative  voci  sono
          indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.»