Art. 41 
 
  Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi 
 
  1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e  comma  5,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3
aprile  2017,  n.  78,  il  termine  del  15  aprile  2020   previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come prorogato dall'articolo 37, comma 1,del decreto-legge  8  aprile
2020,  n.  23,  e'  ulteriormente  prorogato  al  30  novembre  2020.
Conseguentemente,  per  l'anno   d'obbligo   2019,   l'emissione   di
Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile  2017,  n.  78,
decorre dal 15 novembre 2020. 
  2. Per le unita' di  cogenerazione  entrate  in  esercizio  dal  1°
gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n.  218,  sono
riconosciuti,  subordinatamente  all'esito  delle  verifiche  di  cui
all'articolo 7 e fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  4,
comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio  di
ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti  dallo  stesso
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 103 del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27: 
              «Art. 103  Sospensione  dei  termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza 
              1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o
          perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali   ed
          esecutivi,  relativi  allo  svolgimento   di   procedimenti
          amministrativi su istanza di parte  o  d'ufficio,  pendenti
          alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
          tale data, non si tiene conto del periodo compreso  tra  la
          medesima data e quella del 15  aprile  2020.  Le  pubbliche
          amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa  idonea
          ad assicurare comunque la ragionevole durata  e  la  celere
          conclusione dei procedimenti, con priorita' per  quelli  da
          considerare urgenti, anche sulla base di  motivate  istanze
          degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
          corrispondente, i  termini  di  formazione  della  volonta'
          conclusiva dell'amministrazione nelle  forme  del  silenzio
          significativo previste dall'ordinamento. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art. 37  Termini  dei  procedimenti  amministrativi  e
          dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza 
              1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e
          5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          e' prorogato al 15 maggio 2020.»