Art. 42 bis 
 
Disposizioni  concernenti   l'innovazione   tecnologica   in   ambito
                             energetico 
 
  1. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  tecnologico  e  industriale
funzionale al raggiungimento degli obiettivi  nazionali  in  tema  di
energia e di clima: 
  a) al comma 1 dell'articolo 32  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»; 
  2) alla lettera a), le parole: «di cui  al  presente  Titolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  sostegno  alla  produzione  da  fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica»; 
  3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente: 
  «i.  ai  progetti  di  validazione  in  ambito  industriale  e   di
qualificazione di sistemi e tecnologie»; 
  b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 32  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo  32  Interventi  a  favore   dello   sviluppo
          tecnologico e industriale 
              1. Al fine di corrispondere all'esigenza  di  garantire
          uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al
          raggiungimento degli obiettivi  di  cui  all'articolo  3  e
          degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato  per
          l'energia e il clima per gli anni 2021-2030  attraverso  la
          promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per
          l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili,  entro  180
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  con
          propri decreti individua, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo
          sviluppo tecnologico e  industriale  in  materia  di  fonti
          rinnovabili  ed  efficienza  energetica  sulla   base   dei
          seguenti criteri: 
              a) gli interventi e le misure sono  coordinate  con  le
          disposizioni  di  sostegno   alla   produzione   da   fonti
          rinnovabili  e  all'efficacia   energetica   al   fine   di
          contribuire, in un'ottica  di  sistema,  al  raggiungimento
          degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3; 
              b)  gli  interventi  e  le  misure   prevedono,   anche
          attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno: 
              i. ai progetti di validazione in ambito  industriale  e
          di qualificazione di sistemi e tecnologie; 
              ii.  ai  progetti  di  innovazione   dei   processi   e
          dell'organizzazione nei servizi energetici; 
              iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei  poli
          di innovazione finalizzati alla realizzazione dei  progetti
          di cui al punto 1); 
              iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi  di
          installazione  delle  fonti  rinnovabili  e  del  risparmio
          energetico a favore di enti pubblici. 
              Omissis.» 
                
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 38  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 38 Disposizioni finanziarie 
              1. - 3. Omissis 
              4. Le rimanenti risorse del fondo di  cui  all'articolo
          32 del decreto legislativo del 3  marzo  2011,  n.  28,  al
          netto di quanto complessivamente necessario per  assicurare
          il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d),
          possono essere destinate, solo a  partire  dall'anno  2017,
          alle attivita'  di  cui  alla  lettera  b),  del  comma  1,
          dell'articolo 32, del predetto decreto  legislativo  n.  28
          del 2011, con le modalita' ivi indicate. 
              Omissis.»