Art. 43 bis 
 
            Contratto di rete con causale di solidarieta' 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l'anno
2020, il contratto di rete puo'  essere  stipulato  per  favorire  il
mantenimento dei livelli di  occupazione  delle  imprese  di  filiere
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o  stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti.
Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle
imprese partecipanti alla rete che sono  a  rischio  di  perdita  del
posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di
lavoro per chiusura di attivita' o  per  crisi  di  impresa,  nonche'
l'assunzione di  figure  professionali  necessarie  a  rilanciare  le
attivita' produttive nella fase di uscita dalla  crisi.  Ai  predetti
fini le imprese fanno ricorso agli  istituti  del  distacco  e  della
codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter,  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  per  lo  svolgimento  di
prestazioni lavorative presso  le  aziende  partecipanti  alla  rete.
4-septies. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali  e
assicurativi  connessi  al  rapporto  di  lavoro,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni  da  parte  dell'impresa  referente   individuata   dal
contratto di  rete  di  cui  al  comma  4-sexies  necessarie  a  dare
attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,  comma  4-ter,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  4-octies.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di  cui
al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal  comma  4-ter,  il
contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto
dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  con
l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986,  n.
936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori ». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno
          dei settori industriali in crisi, nonche'  disposizioni  in
          materia di produzione lattiera e rateizzazione  del  debito
          nel  settore  lattiero-caseario),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 Distretti produttivi e reti di imprese 
              1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione  delle
          norme inerenti i tributi  dovuti  agli  enti  locali"  sono
          soppresse. 
              2. All'articolo 1, comma 368, della legge  23  dicembre
          2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              "a) fiscali: 
              1) le imprese appartenenti a distretti di cui al  comma
          366 possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
              2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          contenute nell'articolo 117  e  seguenti  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alla
          tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
              3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
          73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di  cui
          al  comma  366,  ove  sia  esercitata  l'opzione   per   la
          tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
              4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
          delle   imprese   che   vi    appartengono,    che    hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
              5) la determinazione del reddito  unitario  imponibile,
          nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute  agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 
              6) fermo il disposto dei numeri da  1  a  5,  ed  anche
          indipendentemente  dall'esercizio   dell'opzione   per   la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
              7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
              8) non concorrono  a  formare  la  base  imponibile  in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
              9) i parametri oggettivi per  la  determinazione  delle
          imposte di cui  al  numero  6)  vengono  determinati  dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari  obblighi
          e adempimenti fiscali da parte delle  imprese  appartenenti
          al distretto e  l'applicazione  delle  disposizioni  penali
          tributarie;  in  caso  di  osservanza  del  concordato,   i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione e l'aggiornamento degli elementi di  cui  al
          numero 6); 
              11) i distretti di cui al comma 366 possono  concordare
          in  via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti   locali
          competenti, per la durata di almeno un triennio, il  volume
          dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare  dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno; 
              12) la  determinazione  di  quanto  dovuto  e'  operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
              13) criteri generali per la  determinazione  di  quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              14) la ripartizione  del  carico  tributario  derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri  di
          trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base   di
          principi di mutualita'; 
              15) in caso di osservanza del concordato,  i  controlli
          sono  eseguiti  unicamente   a   scopo   di   monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;". 
              3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "anche  avvalendosi
          delle  strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi   di
          sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317". 
              3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1  e  2  si
          applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
          al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
          la produzione dei  beni  per  i  quali  sono  previsti  gli
          incentivi di cui al presente decreto. 
              3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui  al  comma
          3-bis  e'  subordinata   alla   preventiva   autorizzazione
          comunitaria. 
              4. Dall'attuazione del comma 1,  nonche'  dell'articolo
          1, commi da 366 a 371 -ter, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, come modificati dal presente articolo,  non  devono
          derivare oneri superiori a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. 
              4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo
          5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  possono  assumere  qualsiasi  forma,  quale
          quella della concessione di finanziamenti, del rilascio  di
          garanzie, dell'assunzione  di  capitale  di  rischio  o  di
          debito, e possono essere realizzate anche  a  favore  delle
          imprese  per  finalita'  di  sostegno   dell'economia.   Le
          predette  operazioni  possono  essere  effettuate  in   via
          diretta ovvero  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito, ad  eccezione  delle
          operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno
          dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente
          attraverso  l'intermediazione   di   soggetti   autorizzati
          all'esercizio   del   credito   nonche'    attraverso    la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'articolo  33  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno  o  piu'
          fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa.  Lo
          Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
          a 500.000  euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio   finalizzate   a   gestire   fondi   comuni   di
          investimento  mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione. 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
              1) 
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune; 
              3) qualora  la  rete  di  imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
          si applica, in quanto compatibile,  l'articolo  2615  -bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio destinato,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447 -bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
          del comma 4-ter per le procedure attinenti  alle  pubbliche
          amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              4-ter.2. Nelle forme  previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
          articolo si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  1,
          comma 368, lettere b), c) e d),  della  legge  23  dicembre
          2005,  n.   266,   e   successive   modificazioni,   previa
          autorizzazione  rilasciata  con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
          dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla
          relativa richiesta. 
              4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto  di  rete  puo'
          essere stipulato per favorire il mantenimento  dei  livelli
          di occupazione delle imprese di filiere  colpite  da  crisi
          economiche in seguito a situazioni  di  crisi  o  stati  di
          emergenza  dichiarati  con  provvedimento  delle  autorita'
          competenti.  Rientrano  tra   le   finalita'   perseguibili
          l'impiego di lavoratori  delle  imprese  partecipanti  alla
          rete che sono a rischio di perdita  del  posto  di  lavoro,
          l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
          per chiusura di attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'
          l'assunzione   di   figure   professionali   necessarie   a
          rilanciare le attivita' produttive  nella  fase  di  uscita
          dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
          istituti del distacco  e  della  codatorialita',  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento  di  prestazioni
          lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 
              4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali, sentiti  gli  enti  competenti  per  gli
          aspetti previdenziali e assicurativi connessi  al  rapporto
          di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono definite le modalita' operative per procedere
          alle  comunicazioni   da   parte   dell'impresa   referente
          individuata dal contratto di rete di cui al comma  4-sexies
          necessarie a dare attuazione  alla  codatorialita'  di  cui
          all'articolo 30, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003 n. 276. 
              4-octies. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia  di
          pubblicita' di cui al comma 4-quater, in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete  di  cui  al
          comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, con l'assistenza di  organizzazioni  di  rappresentanza
          dei datori di lavoro rappresentative  a  livello  nazionale
          presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
          ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.  936,  che  siano
          espressione di interessi  generali  di  una  pluralita'  di
          categorie e di territori.»