Art. 44 bis 
 
Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli  elettrici
                              o ibridi 
 
  1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1057.   Nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti in materia di aiuti  di  Stato,  a  coloro  che,
nell'anno  2020,  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,   e
immatricolano in Italia  un  veicolo  elettrico  o  ibrido  nuovo  di
fabbrica delle categorie L1e, L2e,  L3e,  L4e,  L5e,  L6e  e  L7e  e'
riconosciuto un contributo  pari  al  30  per  cento  del  prezzo  di
acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo  di  cui  al
primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino  a
un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione
un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un  veicolo  che  sia
stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi  del  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2  febbraio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011,  di  cui
si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero  di  cui
sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un  familiare
convivente. Il contributo  di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati  nel
corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti
effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di  controllo
di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice  civile,
il limite di cinquecento veicoli e' riferito  al  numero  complessivo
dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».