Art. 47 
 
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo
                    d'impresa S.p.A. - Invitalia 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  della
missione societaria ed il conseguimento degli  obiettivi  di  cui  al
piano industriale e  alla  normativa  vigente,  Invitalia  S.p.A.  e'
autorizzata  ad  iscrivere  esclusivamente  nelle  proprie  scritture
contabili patrimoniali  gli  eventuali  decrementi  conseguenti  alle
operazioni immobiliari di razionalizzazione e  dismissione  poste  in
essere, anche attraverso societa' di nuova costituzione o a controllo
pubblico anche  indiretto.  Alle  operazioni  di  riorganizzazione  e
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  461  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «461. Sulla base dei contenuti e  dei  termini  fissati
          con direttiva del Ministro  dello  sviluppo  economico,  la
          Societa' di cui al comma 460 predispone entro il  31  marzo
          2007 un piano di riordino e di  dismissione  delle  proprie
          partecipazioni societarie, nei settori  non  strategici  di
          attivita'. Il predetto piano di riordino e  di  dismissione
          dovra' prevedere che entro il  30  giugno  2007  il  numero
          delle societa' controllate sia ridotto a non piu'  di  tre,
          nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche  tramite
          una societa' veicolo,  delle  partecipazioni  di  minoranza
          acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
          con le regioni interessate  anche  tramite  la  cessione  a
          titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
          pubbliche delle  relative  partecipazioni.  Le  conseguenti
          operazioni    di    riorganizzazione,    nonche'     quelle
          complementari e strumentali sono esenti da imposte  dirette
          e indirette e da tasse.»