Art. 28 
 
                    Rafforzamento della strategia 
                 per lo sviluppo delle aree interne 
 
  1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificata dall'articolo 1, commi 895  e  896,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma  314  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno
2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la  Coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi  6  e  13  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. 
              1. - 5. Omissis. 
              6. In attuazione dell'art.  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. - 12. Omissis. 
              13.  Al   fine   di   assicurare   l'efficacia   e   la
          sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale  per  lo
          sviluppo delle aree interne  del  Paese,  in  coerenza  con
          l'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  a
          finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo  di
          programmazione 2014-2020, e'  autorizzata  la  spesa  di  3
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni  di  euro
          per ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  a  carico  delle
          disponibilita' del Fondo di rotazione  di  cui  all'art.  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 895 e 896  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1 
              1. - 894. Omissis. 
              895. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
          13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come  modificata
          dall'art. 1, comma 811, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi
          a favore dello sviluppo delle aree interne, e' incrementata
          di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
          di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021. 
              896. Per effetto di  quanto  disposto  dal  comma  895,
          l'autorizzazione di spesa a favore delle  aree  interne,  a
          valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di  cui  alla
          citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente,  a
          281,18 milioni di  euro.  La  ripartizione  delle  risorse,
          definita all'art. 1, comma 812,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di  euro
          per l'anno 2015, 60 milioni di euro  per  l'anno  2016,  94
          milioni di euro per l'anno 2017, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni
          di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per  l'anno
          2021. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 314 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1 
              1. - 313. Omissis. 
              314. Al fine di rafforzare  ed  ampliare  la  strategia
          nazionale per lo sviluppo delle  aree  interne  del  Paese,
          l'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  1,  comma  13,
          della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  come  modificata
          dall'art. 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017,
          n. 205, e' incrementata di 60 milioni di  euro  per  l'anno
          2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
          2023, a carico delle dotazioni del Fondo  di  rotazione  di
          cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
              Omissis.» 
              -  La  legge   16   aprile   1987,   n.   183   recante
          «Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
          13 maggio 1987, n. 109.