((Art. 12 bis 
 
             Misure in materia di integrazione salariale 
 
  1. Sono prorogati al 15 novembre 2020  i  termini  decadenziali  di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza
da  COVID-19  di  cui  agli  articoli  da  19  a   22-quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei  dati
necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi  che,  in
applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e  il
30 settembre 2020. 
  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui  all'articolo  12
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza  alla  data
del 9 novembre 2020. 
  3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono  concessi  nel  limite
massimo di spesa pari a 57,8  milioni  di  euro,  ripartito  in  41,1
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario e in 16,7 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione in deroga. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
limite di spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande. 
  4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2  e
3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2021, mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai  sensi
dell'articolo 34 e, quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).