((Art. 13 undecies 
 
         Disposizioni in materia di contribuzione volontaria 
 
  1. In  via  eccezionale,  in  considerazione  della  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS,  dovuti  per  il
periodo dal 31 gennaio 2020 al 31  dicembre  2020,  sono  considerati
validi anche se effettuati in  ritardo,  purche'  entro  i  due  mesi
successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto)).