((Art. 13 quaterdecies 
 
  Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo
settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali il «Fondo straordinario per il sostegno degli  enti
del Terzo settore», con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno  2021,  per  interventi  in  favore  delle  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome,  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.   266,   delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  nonche'  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabiliti i criteri di  ripartizione  delle  risorse
del fondo tra le regioni e le province autonome,  anche  al  fine  di
assicurare  l'omogenea  applicazione  della  misura   su   tutto   il
territorio nazionale. 
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo  di  cui  al  presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1  e
3. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 34)).