((Art. 13 quinquiesdecies 
 
                       Rifinanziamento dei CAF 
 
  1. Al fine di consentire ai beneficiari delle  prestazioni  sociali
agevolate  di  ricevere  l'assistenza   nella   presentazione   delle
dichiarazioni sostitutive  uniche  ai  fini  dell'ISEE,  affidata  ai
centri di assistenza fiscale (CAF), e' autorizzata per l'anno 2020 la
spesa di 5 milioni  di  euro,  da  trasferire  all'INPS.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5  milioni  di  euro
per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento  ivi
previsto, per la parte non gia' utilizzata ai  fini  del  Reddito  di
emergenza)).