((Art. 13 sexiesdecies 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81.  Attuazione
  della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739 
 
  1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi  al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: 
 
                           «ALLEGATO XLVII 
           INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO 
 
  Le misure previste nel presente allegato  devono  essere  applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio  per  i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. 
  Nella tabella, "raccomandato" significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza 
  (2) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti. 
    
 
                           ALLEGATO XLVIII 
                CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI 
 
    
  Nella tabella, "raccomandato" significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario. 
  Agenti biologici del gruppo 1 
  Per le attivita' con agenti biologici  del  gruppo  1,  compresi  i
vaccini vivi  attenuati,  devono  essere  rispettati  i  principi  in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
  Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 
  Puo' essere opportuno selezionare e combinare  le  prescrizioni  di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate  in  base  ad  una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una
sua parte. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (1)  HEPA:  filtro  antiparticolato  ad   alta   efficienza   (High
Efficiency Particulate Air filter) 
  (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.). 
  (3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,
preferibilmente, da porte interbloccanti»)).