((Art. 13 duodevicies 
 
Proroga della disposizione di cui all'articolo 10  del  decreto-legge
  17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane
  dell'INAIL 
 
  1. La disposizione di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021. 
  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sulle  risorse  per  la  copertura  dei
rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a  euro  10.300.000  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34)).