((Art. 13 undevicies 
 
Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto
  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148,   per   l'erogazione
  dell'assegno ordinario COVID-19 
 
  1.  I  fondi  bilaterali  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno  ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020)).