((Art. 13 undevicies Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 1. I fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020)).