((Art. 13 octies 
 
         Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini 
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le  parole:  «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»)).