((Art. 17 ter 
 
Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per  le  prestazioni
                            professionali 
 
  1. Ai fini  di  quanto  disposto  dagli  articoli  119  e  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 5 ottobre  2020,  in  materia  di  requisiti  tecnici  per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste  per  le
detrazioni fiscali in materia di edilizia  di  efficienza  energetica
sotto forma  di  crediti  di  imposta  o  sconti  sui  corrispettivi,
cedibili ai soggetti interessati dalla  vigente  normativa,  compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e' fatto
obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni  in  materia  di
disciplina dell'equo compenso  previste  dall'articolo  13-bis  della
legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  nei  riguardi  dei  professionisti
incaricati degli  interventi  per  i  lavori  previsti,  iscritti  ai
relativi ordini o collegi professionali. 
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai
sensi del comma  1,  segnalando  eventuali  violazioni  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  ai  fini  del  rispetto  di
quanto previsto dal presente articolo)).