Art. 11. 
 
     (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2  e  3,  i  termini  di
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo  2020  al  30
aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri  titoli  di
credito emessi prima della data di entrata in vigore  della  presente
decreto, e ad ogni altro atto avente  efficacia  esecutiva  a  quella
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione  opera
a favore dei debitori e obbligati anche  in  via  di  regresso  o  di
garanzia,   salva   la   facolta'   degli   stessi   di   rinunciarvi
espressamente. 
  2.  L'assegno  presentato  al  pagamento  durante  il  periodo   di
sospensione e' pagabile nel giorno di presentazione.  La  sospensione
di cui al comma 1 opera su 
    a) i termini per la presentazione al pagamento; 
    b) i termini per la levata del  protesto  o  delle  constatazioni
equivalenti; 
    c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a)  e  b),
della legge 15 dicembre 1990, n.  386,  nonche'  all'articolo  9-bis,
comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; 
    d) il termine per  il  pagamento  tardivo  dell'assegno  previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990. 
  3. I protesti o le constatazioni equivalenti  levati  dal  9  marzo
2020 fino alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di  Commercio;  ove
gia' pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro
cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo  sono  sospese  le
informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della
legge 15 dicembre 1990, n. 386.