Art. 12. 
 
   (Fondo solidarieta' mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini) 
 
  1. Per lavoratori autonomi, ai sensi  dell'articolo  54,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  si  intendono  i
soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo  decreto-legge
n. 18 del 2020. 
  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del  presente
decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del
Fondo di cui all'articolo 2, commi 475  e  seguenti  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' ammesso  anche  nell'ipotesi  di  mutui  in
ammortamento da meno di un anno. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/04/2020,  n.
95 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.