Art. 9. 
 
(Disposizioni in materia di concordato preventivo  e  di  accordi  di
                          ristrutturazione) 
 
  1. I termini di  adempimento  dei  concordati  preventivi  e  degli
accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi. 
  2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo  e
degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23  febbraio
2020 il  debitore  puo'  presentare,  sino  all'udienza  fissata  per
l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine  non
superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una
nuova proposta di concordato ai sensi  dell'articolo  161  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267  o  di   un   nuovo   accordo   di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui
il Tribunale assegna il termine e non e'  prorogabile.  L'istanza  e'
inammissibile  se  presentata  nell'ambito  di  un  procedimento   di
concordato preventivo nel  corso  del  quale  e'  gia'  stata  tenuta
l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte  le  maggioranze
stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di
adempimento   del   concordato   preventivo   o    dell'accordo    di
ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa  una
memoria  contenente  l'indicazione  dei  nuovi  termini,  depositando
altresi' la documentazione che comprova la necessita' della  modifica
dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di
sei mesi rispetto alle  scadenze  originarie.  Nel  procedimento  per
omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce  il  parere
del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la  sussistenza
dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente  atto
delle nuove scadenze. 
  4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del  termine  di  cui
all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale,  puo',  prima  della
scadenza, presentare istanza per  la  concessione  di  una  ulteriore
proroga sino a novanta  giorni,  anche  nei  casi  in  cui  e'  stato
depositato ricorso per  la  dichiarazione  di  fallimento.  L'istanza
indica gli elementi  che  rendono  necessaria  la  concessione  della
proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti  per  effetto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il  Tribunale,  acquisito  il
parere del Commissario giudiziale se  nominato,  concede  la  proroga
quando ritiene che l'istanza  si  basa  su  concreti  e  giustificati
motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal  debitore
che ha ottenuto  la  concessione  del  termine  di  cui  all'articolo
182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Il
Tribunale provvede in camera  di  consiglio  omessi  gli  adempimenti
previsti dall'articolo 182-bis, comma  settimo,  primo  periodo,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e  concede  la  proroga  quando
ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze  di  cui  all'articolo
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.