Art. 31 
 
                        Rifinanziamento fondi 
 
  1.Il fondo di cui all'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, e' incrementato di 30.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni  di  euro  destinati  alla  sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5. 
  2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.950
milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Sono assegnati all'ISMEA  ulteriori  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto  corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  8
aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in  base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 265.