Art. 6 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame costituite da una prova scritta e da una prova
orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero
nella risposta sintetica a  quesiti,  senza  l'ausilio  di  strumenti
informatici, nelle materie indicate al comma 2. 
  2. La prova scritta verte, congiuntamente o  disgiuntamente,  sulle
seguenti materie: 
    a)  elementi   di   diritto   amministrativo,   con   particolare
riferimento al procedimento amministrativo e  ai  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture; 
    b) elementi di contabilita' di Stato. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie: 
    a) elementi di diritto costituzionale; 
    b) elementi di scienza delle finanze; 
    c)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento; 
    d) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare
riferimento  ai  principali  istituti  disciplinati   negli   accordi
sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).