Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
                                 126 
 
  1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le
seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019,» e dopo le  parole
«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel  limite  del  40%
dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta  sul  valore  aggiunto
(I.V.A.),»; 
    b) dopo il comma 1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  i
soggetti che svolgono attivita' economica, la  riduzione  al  40  per
cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto  delle  condizioni  e
dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura.    I    soggetti    che    intendono     avvalersi
dell'agevolazione   devono    presentare    apposita    comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni  dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
decreto.». 
  2. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
valutati in 14,8 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 31.