Art. 3 
 
                           Accesso civico 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  sull'accesso  civico
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, gli  interessati
presentano  istanza  al  responsabile  per   la   prevenzione   della
corruzione e la trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art.  5,  comma  3,
lettera d) del medesimo decreto, preferibilmente utilizzando, in caso
di invio mediante posta elettronica  certificata  (PEC),  la  casella
istituzionale di posta  elettronica  certificata  indicata  sul  sito
dell'Autorita'. 
  2. Nel caso in cui nell'istanza non siano identificati i documenti,
le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne da'  comunicazione
all'istante che provvede al completamento della stessa. In tal  caso,
il  termine  di  conclusione  del  procedimento  inizia  a  decorrere
dall'acquisizione dell'istanza all'ufficio protocollo dell'Autorita'. 
  3.  L'Autorita',  verificata   la   sussistenza   dell'obbligo   di
pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a pubblicare  sul  sito
istituzionale i dati, i documenti o  le  informazioni  richiesti.  Il
RPCT entro lo  stesso  termine  comunica  all'interessato  l'avvenuta
pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale. 
  4. Ove i dati, i documenti o le  informazioni  richiesti  risultino
gia' pubblicati,  il  RPCT  indica  al  richiedente  il  collegamento
ipertestuale. 
  5. In caso  di  ritardo  o  mancata  risposta,  l'interessato  puo'
ricorrere al  titolare  del  potere  sostitutivo  che,  accertata  la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede ai sensi dei commi
2 e 3 entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.