Art. 4 Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento 1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 3 e' immediatamente convocato per rilevare l'inosservanza del requisito patrimoniale. Dalla data della riunione dell'organo amministrativo in cui e' rilevata l'inosservanza decorre il termine per la presentazione del piano. Alla chiusura della riunione l'organo amministrativo informa l'IVASS dell'avvenuta rilevazione. Laddove l'inosservanza sia rilevata dall'Istituto, il termine per la presentazione del piano decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. 2. Il piano, predisposto dall'alta direzione, e' approvato dall'organo amministrativo. Il piano e' fondato su basi realistiche ed e' supportato da una relazione sottoscritta dai titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Il piano e la relazione sono trasmessi all'organo di controllo. 3. Nella relazione di cui al comma 2 i titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale attestano la coerenza delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera i). 4. Nel caso in cui l'impresa appartiene a un gruppo per il quale e' costituito un collegio delle Autorita' di vigilanza, il piano di risanamento e di finanziamento presentato all'IVASS e le successive relazioni sulla sua esecuzione sono accompagnati dalla traduzione in lingua inglese. 5. L'IVASS approva il piano di risanamento entro quarantacinque giorni e il piano di finanziamento entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'impresa del piano completo dei dati e delle informazioni indicati nelle Sezioni I e II. 6. Entro i termini di cui al comma 5, l'IVASS puo' richiedere all'impresa l'acquisizione di dati e informazioni ulteriori e di maggior dettaglio rispetto a quelli indicati nelle Sezioni I e II. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta dell'impresa. La sospensione non puo' eccedere i quindici giorni per il piano di risanamento e i cinque giorni per il piano di finanziamento. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini. 7. La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine di conclusione del procedimento equivale ad approvazione del piano. 8. Successivamente alla presentazione del piano, l'impresa comunica all'IVASS i fatti rilevanti eventualmente intervenuti e, in particolare, le variazioni nell'entita' dell'inosservanza ove significative. 9. Se le misure da adottare sono riservate dall'atto costitutivo o espressamente attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria, l'approvazione del piano e' subordinata alla delibera delle misure necessarie entro i termini previsti dal codice per ristabilire l'osservanza del requisito patrimoniale.