Art. 4 
 
Processo  di  predisposizione  e  di  approvazione   del   piano   di
              risanamento e del piano di finanziamento 
 
  1. L'organo amministrativo delle  imprese  di  cui  all'art.  3  e'
immediatamente convocato per rilevare  l'inosservanza  del  requisito
patrimoniale. Dalla data della riunione dell'organo amministrativo in
cui  e'  rilevata  l'inosservanza   decorre   il   termine   per   la
presentazione  del  piano.  Alla  chiusura  della  riunione  l'organo
amministrativo informa  l'IVASS  dell'avvenuta  rilevazione.  Laddove
l'inosservanza  sia  rilevata  dall'Istituto,  il  termine   per   la
presentazione  del  piano  decorre  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione da parte dell'impresa. 
  2.  Il  piano,  predisposto  dall'alta  direzione,   e'   approvato
dall'organo amministrativo. Il piano e' fondato su  basi  realistiche
ed e' supportato da una relazione  sottoscritta  dai  titolari  della
funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Il piano
e la relazione sono trasmessi all'organo di controllo. 
  3. Nella relazione di cui al comma 2 i titolari della  funzione  di
gestione dei rischi e della funzione attuariale attestano la coerenza
delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera i). 
  4. Nel caso in cui l'impresa appartiene a un gruppo per il quale e'
costituito un collegio delle Autorita'  di  vigilanza,  il  piano  di
risanamento e di finanziamento presentato all'IVASS e  le  successive
relazioni sulla sua esecuzione sono accompagnati dalla traduzione  in
lingua inglese. 
  5. L'IVASS approva il piano  di  risanamento  entro  quarantacinque
giorni  e  il  piano  di  finanziamento  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione da parte dell'impresa del piano  completo  dei  dati  e
delle informazioni indicati nelle Sezioni I e II. 
  6. Entro i termini di cui  al  comma  5,  l'IVASS  puo'  richiedere
all'impresa l'acquisizione di dati  e  informazioni  ulteriori  e  di
maggior dettaglio rispetto a quelli indicati nelle Sezioni I e II. In
tali casi, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso, per
una sola volta, fino alla ricezione della risposta  dell'impresa.  La
sospensione non puo' eccedere i  quindici  giorni  per  il  piano  di
risanamento  e  i  cinque  giorni  per  il  piano  di  finanziamento.
Eventuali ulteriori richieste di completamento  o  chiarimento  delle
informazioni  ricevute  non  comportano  una  nuova  sospensione  dei
termini. 
  7. La mancata adozione del provvedimento  di  rigetto  dell'istanza
entro  il  termine  di  conclusione  del  procedimento  equivale   ad
approvazione del piano. 
  8. Successivamente alla presentazione del piano, l'impresa comunica
all'IVASS  i  fatti  rilevanti  eventualmente   intervenuti   e,   in
particolare,  le  variazioni   nell'entita'   dell'inosservanza   ove
significative. 
  9. Se le misure da adottare sono riservate dall'atto costitutivo  o
espressamente attribuite dalla legge alla  competenza  dell'assemblea
straordinaria, l'approvazione del piano e' subordinata alla  delibera
delle misure necessarie entro  i  termini  previsti  dal  codice  per
ristabilire l'osservanza del requisito patrimoniale.