Art. 10 
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
  stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari  dell'indennita'  di  cui  ((  agli
articoli 15 e 15-bis )) del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400 euro. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro
dipendente (( ne' di Nuova prestazione di Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego (NASpI) )) alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta
giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso  la  loro  attivita'  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro: 
    a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto
la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e  titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400  euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo
e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei
requisiti di seguito elencati: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto
legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori  iscritti
al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS
entro il 30 aprile 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui ai precedenti  commi  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6  milioni  di  euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  10. E' erogata dalla societa' Sport e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  11,  in  favore  dei
lavoratori impiegati con rapporti  di  collaborazione  presso  ((  il
Comitato olimpico nazionale italiano )) (CONI), il Comitato  Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali,  le  discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, ((  riconosciuti
dal  CONI  e  dal  CIP  )),  le  societa'  e  associazioni   sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17  marzo  2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, cosi' come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,   dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  e  dal  presente  decreto.  Si
considerano reddito da lavoro che  esclude  il  diritto  a  percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli  49  e
50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, nonche' le pensioni  di  ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di  invalidita'  di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma di euro 3.600; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200. 
  12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e  Salute  s.p.a.
utilizza  i  dati  dichiarati  dai  beneficiari  al   momento   della
presentazione della domanda nella  piattaforma  informatica  prevista
dall'articolo  5  del  decreto  del  6  aprile  2020   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro  per  le
politiche giovanili e lo sport. 
  13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi  10  e
11, si considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
dicembre 2020 e non rinnovati. 
  14.  ((  La  societa'  ))  Sport  e  Salute  s.p.a.   provvede   al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo
del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale
attivita' all'Autorita' di Governo competente in materia di  sport  e
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a
350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 15  e  15-bis  del
          decreto legge 28 ottobre 2020,  n.  137  (Ulteriori  misure
          urgenti in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
          lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176: 
                «Articolo  15  (Nuova  indennita'  per  i  lavoratori
          stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e  dello
          spettacolo). - 1. Ai soggetti  beneficiari  dell'indennita'
          di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito con modificazioni dalla  legge  13  ottobre
          2020, n. 126, la medesima indennita' pari a  1000  euro  e'
          nuovamente erogata una tantum. 
              2. Ai  lavoratori  dipendenti  stagionali  del  settore
          turismo e degli  stabilimenti  termali  che  hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge e che abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto
          di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in
          vigore  della  presente   disposizione,   e'   riconosciuta
          un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima
          indennita'    e'    riconosciuta    ai    lavoratori     in
          somministrazione, impiegati  presso  imprese  utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non  titolari  di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASPI,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a
          1000 euro  ai  lavoratori  dipendenti  e  autonomi  che  in
          conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
          cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il  loro
          rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
                a) lavoratori dipendenti  stagionali  appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1°  gennaio  2019  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto-legge e  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo; 
                b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli  da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                c) lavoratori autonomi, privi  di  partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata
          in vigore  del  presente  decreto.  Gli  stessi,  per  tali
          contratti, devono essere gia' iscritti  alla  data  del  17
          marzo 2020 alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  accredito
          nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un   contributo
          mensile; 
                d)  incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114,  con  reddito  annuo  2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva  e  iscritti   alla   Gestione   Separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, alla data di entrata in vigore del presente decreto  e
          non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
              4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                a) titolari di altro contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, diverso dal contratto  intermittente
          di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                b) titolari di pensione. 
              5. Ai lavoratori dipendenti  a  tempo  determinato  del
          settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali   in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
          e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a  1000
          euro: 
                a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio
          2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
          decreto-legge di uno o piu' contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti
          di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel  medesimo
          settore di cui alla lettera a), di durata complessiva  pari
          ad almeno trenta giornate; 
                c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in
          vigore  del  presente  decreto-legge,  di  pensione  e   di
          rapporto di lavoro dipendente. 
              6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni  lavoratori
          dello  spettacolo  con  almeno  30  contributi  giornalieri
          versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto  al  medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
          reddito non superiore a 50.000  euro,  e  non  titolari  di
          pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a 1000  euro.
          La medesima indennita' viene erogata  anche  ai  lavoratori
          iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo  con
          almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  cui
          deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
              7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3,  5  e  6  non
          sono  tra  loro  cumulabili  e  non  sono  cumulabili   con
          l'indennita' di cui all'articolo  14.  La  domanda  per  le
          indennita' di cui ai commi  2,  3,  5  e  6  e'  presentata
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          entro il  30  novembre  2020  tramite  modello  di  domanda
          predisposto dal medesimo Istituto e presentato  secondo  le
          modalita' stabilite dallo stesso. 
              8. Le  indennita'  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
          complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. In  relazione
          all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'articolo
          265, comma 9, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
              9. Decorsi quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente   decreto-legge   si   decade   dalla
          possibilita' di richiedere l'indennita' di cui all'articolo
          9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con
          modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
              10. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  29,
          comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
          con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  e'
          incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
              11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
          559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai  sensi
          dell'articolo 34.» 
                «Articolo  15-bis  (Indennita'   per   i   lavoratori
          stagionali del turismo, degli stabilimenti  termali,  dello
          spettacolo  e  per  gli  incaricati  alle  vendite  nonche'
          disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile). -  1.
          Ai  soggetti  gia'  beneficiari  dell'indennita'   di   cui
          all'articolo  15,  comma   1,   e'   erogata   una   tantum
          un'ulteriore indennita' pari a 1.000 euro. 
              2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del
          turismo e degli  stabilimenti  termali  che  hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non  titolari  di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
          data del 30 novembre 2020,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La  medesima  indennita'
          e'  riconosciuta   ai   lavoratori   in   somministrazione,
          impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
          del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  che  abbiano
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non  titolari  di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
          data del 30 novembre 2020. 
              3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a
          1.000 euro ai  lavoratori  dipendenti  e  autonomi  che  in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19
          hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il
          loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
                a) lavoratori dipendenti  stagionali  appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  30
          novembre  2020  e  che  abbiano   svolto   la   prestazione
          lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
                b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli  da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
          30 novembre 2020; 
                c) lavoratori autonomi, privi  di  partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il  30  novembre
          2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
          riconducibili alle disposizioni di  cui  all'articolo  2222
          del codice civile e che non abbiano un contratto in  essere
          alla data del  30  novembre  2020.  Gli  stessi,  per  tali
          contratti, devono essere gia' iscritti  alla  data  del  17
          marzo 2020 alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  accredito
          nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un   contributo
          mensile; 
                d)  incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          del  30  novembre  2020  e  non  iscritti  ad  altre  forme
          previdenziali obbligatorie. 
              4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                a) titolari di altro contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, diverso dal contratto  intermittente
          di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                b) titolari di pensione. 
              5. Ai lavoratori dipendenti  a  tempo  determinato  del
          settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali   in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
          e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1.000
          euro: 
                a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio
          2019 e il 30 novembre 2020  di  uno  o  piu'  contratti  di
          lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e  degli
          stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad  almeno
          trenta giornate; 
                b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti
          di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel  medesimo
          settore di cui alla lettera a), di durata complessiva  pari
          ad almeno trenta giornate; 
                c) assenza di titolarita', alla data del 30  novembre
          2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
              6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni  lavoratori
          dello spettacolo con almeno trenta  contributi  giornalieri
          versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo
          Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e
          non  titolari  di  pensione  ne'  di  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato,  diverso  dal  contratto
          intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18  del
          decreto  legislativo  15  giugno   2015,   n.   81,   senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima indennita'  e'
          erogata anche ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni
          lavoratori dello spettacolo  con  almeno  sette  contributi
          giornalieri versati dal 1°  gennaio  2019  al  30  novembre
          2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. 
              7. Il requisito di cui all'articolo 38,  comma  2,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto
          anche  ai   sensi   dell'articolo   84,   comma   10,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e
          dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce  esclusivamente   a
          contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
              8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3,  5  e  6  non
          sono tra loro cumulabili. La domanda per le  indennita'  di
          cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 15
          dicembre 2020 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
          medesimo  Istituto  e  presentato  secondo   le   modalita'
          stabilite dallo stesso. 
              9. Le  indennita'  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e  sono  erogate  dall'INPS,  previa
          domanda, nel limite di spesa complessivo di  466,5  milioni
          di euro per l'anno 2020. L'INPS  provvede  al  monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati  di
          tale attivita' al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi  di
          scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
          limite di spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
          concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui
          al primo periodo  del  presente  comma  trova  applicazione
          quanto   previsto   dall'articolo   265,   comma   9,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              10.  Le  indennita'   di   cui   all'articolo   9   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
          essere richieste,  a  pena  di  decadenza,  entro  quindici
          giorni a decorrere dal 30 novembre 2020. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  ad
          esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020  e,  in   soli   termini   di   fabbisogno   e
          indebitamento netto, a 26,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
              12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile,  per
          l'anno 2021, per i  contratti  di  apprendistato  di  primo
          livello per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
          diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
          di specializzazione tecnica superiore, stipulati  nell'anno
          2021, e' riconosciuto ai datori  di  lavoro,  che  occupano
          alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  addetti  pari  o
          inferiore a nove, uno  sgravio  contributivo  del  100  per
          cento con riferimento alla contribuzione  dovuta  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi  maturati
          nei primi tre anni di contratto, fermo restando il  livello
          di aliquota del 10 per cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
              13. All'onere derivante dal comma 12, valutato  in  1,2
          milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni
          di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede: 
                a) quanto a 1,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
          presente decreto; 
                b) quanto a 2,9 milioni di euro per  l'anno  2022,  4
          milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                c) quanto a 0,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  1
          milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e  0,  1  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
          mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate
          derivanti dal comma 12.» 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli da 13 a 18
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183: 
                «Articolo 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
          intermittente). - 1. Il contratto di  lavoro  intermittente
          e' il contratto, anche a  tempo  determinato,  mediante  il
          quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore  di
          lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa  in
          modo  discontinuo  o  intermittente  secondo  le   esigenze
          individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
          alla possibilita' di svolgere  le  prestazioni  in  periodi
          predeterminati  nell'arco  della  settimana,  del  mese   o
          dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i  casi  di
          utilizzo del  lavoro  intermittente  sono  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              2. Il contratto di lavoro intermittente  puo'  in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
              3. In  ogni  caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
              4. Nei periodi  in  cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
              5. Le disposizioni della presente sezione  non  trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni.» 
                «Articolo 14 (Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
          lavoro intermittente: 
                  a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero; 
                  b) presso  unita'  produttive  nelle  quali  si  e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  che  hanno  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di lavoro intermittente, ovvero  presso  unita'  produttive
          nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o  una
          riduzione  dell'orario  in  regime  di  cassa  integrazione
          guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle  mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
                  c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato  la
          valutazione dei rischi in applicazione della  normativa  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.» 
                «Articolo  15  (Forma  e  comunicazioni).  -  1.   Il
          contratto di lavoro intermittente  e'  stipulato  in  forma
          scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: 
                  a) durata e ipotesi, oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
                  b)  luogo   e   modalita'   della   disponibilita',
          eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e  del  relativo
          preavviso di chiamata del lavoratore, che non  puo'  essere
          inferiore a un giorno lavorativo; 
                  c) trattamento economico e normativo  spettante  al
          lavoratore  per  la   prestazione   eseguita   e   relativa
          indennita' di disponibilita', ove prevista; 
                  d) forme e modalita', con cui il datore  di  lavoro
          e' legittimato a richiedere l'esecuzione della  prestazione
          di  lavoro,  nonche'   modalita'   di   rilevazione   della
          prestazione; 
                  e)   tempi   e   modalita'   di   pagamento   della
          retribuzione e della indennita' di disponibilita'; 
                  f) misure di sicurezza necessarie in  relazione  al
          tipo di attivita' dedotta in contratto. 
              2.  Fatte  salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
              3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o  di
          un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
          trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a  comunicarne
          la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
          per territorio,  mediante  sms  o  posta  elettronica.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione,   possono   essere   individuate
          modalita' applicative della disposizione di  cui  al  primo
          periodo, nonche' ulteriori modalita'  di  comunicazione  in
          funzione  dello  sviluppo  delle  tecnologie.  In  caso  di
          violazione degli obblighi  di  cui  al  presente  comma  si
          applica la sanzione amministrativa  da  euro  400  ad  euro
          2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e'  stata
          omessa la comunicazione. Non si  applica  la  procedura  di
          diffida di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  23
          aprile 2004, n. 124.» 
                «Articolo 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1.  La
          misura   dell'indennita'   mensile    di    disponibilita',
          divisibile in quote orarie, e'  determinata  dai  contratti
          collettivi e non e' comunque inferiore all'importo  fissato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              2.  L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa   dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
              3. L'indennita' di  disponibilita'  e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
              4. In caso di malattia o di altro evento che gli  renda
          temporaneamente impossibile rispondere  alla  chiamata,  il
          lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore
          di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante
          il  quale  non  matura   il   diritto   all'indennita'   di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
              5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di   rispondere   alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo.» 
                «Articolo 17 (Principio di non discriminazione). - 1.
          Il  lavoratore  intermittente  non  deve  ricevere,  per  i
          periodi  lavorati  e  a  parita'  di  mansioni  svolte,  un
          trattamento economico  e  normativo  complessivamente  meno
          favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. 
              2. Il trattamento economico, normativo e  previdenziale
          del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione
          della prestazione lavorativa  effettivamente  eseguita,  in
          particolare   per   quanto   riguarda    l'importo    della
          retribuzione globale e delle singole  componenti  di  essa,
          nonche' delle  ferie  e  dei  trattamenti  per  malattia  e
          infortunio, congedo di maternita' e parentale.» 
                «Articolo 18 (Computo del lavoratore  intermittente).
          - 1.Ai fini dell'applicazione di  qualsiasi  disciplina  di
          fonte legale o contrattuale per la quale sia  rilevante  il
          computo dei dipendenti del datore di lavoro, il  lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2222  del  codice
          civile: 
                «Articolo 2222  (Contratto  d'opera).  -  Quando  una
          persona  si  obbliga  a  compiere  verso  un  corrispettivo
          un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente  proprio
          e  senza  vincolo  di  subordinazione  nei  confronti   del
          committente, si applicano le norme di  questo  capo,  salvo
          che il rapporto abbia una disciplina particolare nel  libro
          IV.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  26  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Articolo 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis» 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Articolo 19 (Vendite effettuate presso il  domicilio
          dei consumatori).  -  1.  La  vendita  al  dettaglio  o  la
          raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio  dei
          consumatori, e` soggetta a previa comunicazione  al  comune
          nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
          la sede legale. 
              2. L'attivita`  puo`  essere  iniziata  decorsi  trenta
          giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al  comma
          1. 
              3.  Nella  segnalazione  certificata   di   inizio   di
          attivita'  deve  essere  dichiarata  la   sussistenza   dei
          requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 
              4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende  avvalersi
          per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne  comunica
          l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo  nel
          quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
          dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati  devono  essere
          in possesso dei requisiti di  onorabilita'  prescritti  per
          l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
              5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
          riconoscimento alle persone incaricate, che  deve  ritirare
          non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
          5, comma 2. 
              6. Il tesserino di riconoscimento di  cui  al  comma  5
          deve  essere  numerato  e  aggiornato   annualmente,   deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione a stampa della sede e  dei  prodotti  oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche`   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita. 
              7.  Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati   si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
              8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
          e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
              9. Alle vendite di cui al presente articolo si  applica
          altresi' la disposizione dell'articolo 18, comma 7.» 
              - La citata legge 12 giugno  1984,  n.  222  (Revisione
          della  disciplina  della   invalidita'   pensionabile)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165. 
               - Il citato decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi) e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302. 
               - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                «Articolo 67 (Redditi diversi).  -  1.  Sono  redditi
          diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero  se
          non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni  o
          di imprese commerciali o da societa' in nome  collettivo  e
          in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
                  a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici; 
                  b) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
                  c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                    2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto
          sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento  del  valore
          del  patrimonio  netto  contabile  risultante   dall'ultimo
          bilancio  approvato  prima  della  data  di   stipula   del
          contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli
          sono  negoziati  in  mercati  regolamentati  o   di   altre
          partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate  mediante  la
          cessione  dei  contratti  stipulati  con   associanti   non
          residenti  che  non  soddisfano  le   condizioni   di   cui
          all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          l'assimilazione   opera   a    prescindere    dal    valore
          dell'apporto; 
                    3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
                  c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
                    2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
                  c-ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui
          alle lettere c) e c-bis), realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non
          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di
          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti
          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,
          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote
          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.
          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente; 
                  c-quater)   i   redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
                  c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto; 
                  d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il
          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali; 
                  e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
                  f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
                  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53; 
                  h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in
          usufrutto  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
                  h-bis)  le  plusvalenze  realizzate  in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
                  h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
                  i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente; 
                  l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere; 
                  m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport  e
          salute   Spa,   dalle   Federazioni   sportive   nazionali,
          dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle  Razze  Equine
          (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e  da  qualunque
          organismo,  comunque  denominato,  che  persegua  finalita'
          sportive dilettantistiche e che da essi  sia  riconosciuto.
          Tale  disposizione  si  applica  anche   ai   rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  di   carattere
          amministrativo-gestionale di natura non professionale  resi
          in   favore   di   societa'   e    associazioni    sportive
          dilettantistiche; 
                  n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              -  Il  citato  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          28 marzo 2019, n. 26 e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  28
          gennaio 2019, n. 23 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          aprile 2020, n. 27 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 8. 
              - Si riporta il testo degli articoli 20,  21,  22,  27,
          28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18
          (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art.  20  (Trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
              2.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
              3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1  e  in
          considerazione della relativa fattispecie  non  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
              4.  In  considerazione  della   limitata   operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
              5. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2  marzo
          2020, n. 9, le parole  "all'interruzione"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "alla sospensione". 
              7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              7-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
              7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
          a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e
          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                
                «Articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per  i
          datori di  lavoro  che  hanno  trattamenti  di  assegni  di
          solidarieta' in corso). - 1. I datori di  lavoro,  iscritti
          al Fondo di integrazione salariale, che alla  data  del  23
          febbraio 2020 hanno in corso un  assegno  di  solidarieta',
          possono  presentare  domanda  di  concessione  dell'assegno
          ordinario ai sensi dell'articolo  19  per  un  periodo  non
          superiore a nove settimane. 
              La  concessione  dell'assegno  ordinario   sospende   e
          sostituisce l'assegno di solidarieta'  gia'  in  corso.  La
          concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i
          medesimi    lavoratori    beneficiari    dell'assegno    di
          solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. 
              2. I periodi in cui vi e' coesistenza  tra  assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma  3,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 9. 
              4.  Limitatamente  ai  periodi  di  assegno   ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                «Art.   22   (Nuove   disposizioni   per   la   Cassa
          integrazione  in  deroga).  -  1.  Le  Regioni  e  Province
          autonome, con riferimento ai datori di lavoro  del  settore
          privato, ivi inclusi quelli agricoli,  della  pesca  e  del
          terzo  settore  compresi  gli  enti  religiosi   civilmente
          riconosciuti, per  i  quali  non  trovino  applicazione  le
          tutele previste dalle vigenti disposizioni  in  materia  di
          sospensione o riduzione di orario, in costanza di  rapporto
          di   lavoro,   possono    riconoscere,    in    conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo  accordo
          che puo' essere concluso anche in  via  telematica  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          la durata della riduzione o  sospensione  del  rapporto  di
          lavoro e comunque per un periodo non superiore  a  per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di  lavoro  ai  quali  sia  stato  interamente  gia'
          autorizzato un  periodo  di  nove  settimane.  Le  predette
          ulteriori cinque settimane  sono  riconosciute  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo  22-ter  e  tenuto  conto  di
          quanto disciplinato dall'articolo  22-quater.  E'  altresi'
          riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
          massima di quattro  settimane  di  trattamento  di  cui  al
          presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
          al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo  22-ter.
          Per i  datori  di  lavoro  dei  settori  turismo,  fiere  e
          congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e  sale
          cinematografiche, e'  possibile  usufruire  delle  predette
          quattro settimane anche  per  periodi  precedenti  al  1  °
          settembre a condizione che i medesimi  abbiano  interamente
          fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
          massima di quattordici settimane.  Per  i  lavoratori  sono
          riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
          accessori.  Il  trattamento  di  cui  al  presente   comma,
          limitatamente ai lavoratori del settore  agricolo,  per  le
          ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei  limiti
          ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai  fini  del  calcolo
          delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo  di
          cui al presente comma non e'  richiesto  per  i  datori  di
          lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
              1-bis.  I  lavoratori  dipendenti  iscritti  al   Fondo
          Pensione  Sportivi  Professionisti  che,   nella   stagione
          sportiva   2019-2020,    hanno    percepito    retribuzioni
          contrattuali lorde non  superiori  a  50.000  euro  possono
          accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
          comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
          nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
          di cui al presente comma, dovranno  essere  presentate  dai
          datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
          indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le  domande
          gia' presentate alle regioni o province autonome di  Trento
          e Bolzano, che provvederanno  ad  autorizzarle  nei  limiti
          delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
          sportiva non  potranno  essere  autorizzate  piu'  di  nove
          settimane complessive; esclusivamente per  le  associazioni
          aventi sede nelle regioni di cui  al  comma  8  quater,  le
          regioni  potranno  autorizzare  periodi  fino   a   tredici
          settimane,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  previste.  La
          retribuzione contrattuale utile per l'accesso  alla  misura
          viene dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le  federazioni
          sportive  e  l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, possono scambiarsi i dati,  per  i  rispettivi
          fini  istituzionali,  riguardo   all'individuazione   della
          retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed  importi
          di  CIG  in  deroga,  di  cui   al   presente   comma.   Al
          riconoscimento dei benefici di cui  al  presente  comma  si
          provvede,  relativamente  al  riconoscimento   delle   nove
          settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa
          di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
              2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori
          di lavoro domestico. 
              3. Il  trattamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
              4. I trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e  8,  e  ai
          fini   della   relativa   attuazione,    l'INPS    comunica
          settimanalmente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
          risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni
          e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite  tra
          le singole regioni e province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8. 
              5. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province
          autonome al comma  4  si  intendono  riferite  ai  predetti
          Fondi. 
              5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche  le
          risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
          del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  in
          alternativa  alla  destinazione  alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
              5-ter. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni  connesse  alla  perdita
          del posto di lavoro previste  dalla  normativa  vigente.  I
          rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  autorizzano
          le relative prestazioni. 
              5-quater.  Le  risorse   finanziarie   dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga  previste  dalla  normativa  vigente.  I  rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
              6. Per  il  trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno  impedito  l'  accettazione  possono  presentare   la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da  parte   dell'am-ministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
          obbligato ad inviare all'Istituto tutti  i  dati  necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
              6-bis. Esclusivamente per i datori  di  lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. 
              7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15  e  17
          del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 
              8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              8-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
              8-ter.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis   e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              8-quater. Al di fuori dei casi di cui al  comma  8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
              8-quinquies. Agli oneri di cui  al  comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.» 
                «Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori  con
          rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
          Ai liberi professionisti titolari  di  partita  iva  attiva
          alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari  di
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
          alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
          previdenziali obbligatorie, e'  riconosciuta  un'indennita'
          per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
          cui al presente articolo non concorre alla  formazione  del
          reddito  ai  sensi  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo.» 
                «Art. 28  (Indennita'  lavoratori  autonomi  iscritti
          alle  Gestioni  speciali  dell'Ago).  -  1.  Ai  lavoratori
          autonomi iscritti  alle  gestioni  speciali  dell'Ago,  non
          titolari  di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre   forme
          previdenziali obbligatorie, ad  esclusione  della  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita'  per  il
          mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.  29  (Indennita'  lavoratori   stagionali   del
          turismo e degli stabilimenti termali). - 1.  Ai  lavoratori
          dipendenti stagionali  del  settore  del  turismo  e  degli
          stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
          rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
          2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non titolari di pensione e  non  titolari  di
          rapporto di lavoro  dipendente  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   disposizione,   e'   riconosciuta
          un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a  600  euro.
          L'indennita' di cui al presente articolo non concorre  alla
          formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   30   (Indennita'   lavoratori   del   settore
          agricolo). - 1. Agli operai agricoli a  tempo  determinato,
          non titolari di pensione, che nel 2019  abbiano  effettuato
          almeno  50  giornate  effettive  di  attivita'  di   lavoro
          agricolo, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
          il verificarsi di scostamenti, anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 38 (Indennita'  lavoratori  dello  spettacolo).
          -  1. Ai lavoratori iscritti al Fondo  pensioni  Lavoratori
          dello spettacolo,  con  almeno  30  contributi  giornalieri
          versati nell'anno 2019 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
          reddito non superiore a 50.000  euro,  e  non  titolari  di
          pensione, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i
          lavoratori titolari di rapporto di lavoro  dipendente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              3. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              4 Alla copertura  degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 44 (Istituzione del Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza a  favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
          virus COVID-19).  - 1.  Al  fine  di  garantire  misure  di
          sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e  autonomi
          che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica  da  COVID
          19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o  il
          loro rapporto  di  lavoro  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, un Fondo  denominato  "Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza" volto  a  garantire  il  riconoscimento  ai
          medesimi  soggetti  di  cui  al  presente  comma,  di   una
          indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di  euro  per
          l'anno 2020. 
              2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  del  Lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
          definiti  i  criteri  di  priorita'  e  le   modalita'   di
          attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche'  la
          eventuale quota del limite di spesa di cui al  comma  1  da
          destinare, in  via  eccezionale,  in  considerazione  della
          situazione di emergenza  epidemiologica,  al  sostegno  del
          reddito dei professionisti iscritti agli  enti  di  diritto
          privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103.» 
              - Il citato decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128 
              - Il  citato  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104
          (Misure   urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          17 luglio 2020, n. 77 e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  14
          agosto 2020, n. 203 
              - Il  citato  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n.176 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020,
          n. 269. 
               - Si riporta il testo degli articoli 49,  50,  53  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
                «Art. 49 (Redditi di lavoro  dipendente).  - 1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
              2.   Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
                a) le pensioni di ogni genere e gli assegni  ad  esse
          equiparati; 
                b) le somme di cui all'art. 429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile.» 
                «Art. 50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                  b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
                  c) le somme da chiunque  corrisposte  a  titolo  di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                  c-bis) le somme e i valori in genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
                  d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio  1985,
          n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di  congrua  di
          cui all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,
          n. 343; 
                  e) i compensi per l'attivita' libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662 ; 
                  f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 
                  g) le indennita' di cui all'art. 1 della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione alla
          legge 27  dicembre  1985,  n.  816  nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica ; 
                  h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
                  h-bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  comunque
          erogate; 
                  i)   gli   altri   assegni   periodici,    comunque
          denominati, alla cui produzione non concorrono  attualmente
          ne' capitale ne'  lavoro,  compresi  quelli  indicati  alle
          lettere c) e d) del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'art. 41; 
                  l) i compensi percepiti dai soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
              2. I redditi di cui alla lettera a) del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13.» 
                «Art. 53 (Redditi  di  lavoro  autonomo).  - 1.  Sono
          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e  professioni  si  intende  l'esercizio  per   professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle  considerate  nel  capo   VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5. 
              2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
                a) i redditi  derivanti  dalle  prestazioni  sportive
          professionistiche non occasionali, oggetto di contratto  di
          lavoro non subordinato, ai sensi  del  decreto  legislativo
          attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge  8
          agosto 2019, n. 86; 
                b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
          da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
          brevetti industriali e di processi, formule o  informazioni
          relativi ad  esperienze  acquisite  in  campo  industriale,
          commerciale  o  scientifico,   se   non   sono   conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali; 
                c) le partecipazioni agli utili di cui  alla  lettera
          f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e'  costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
                d)  le  partecipazioni  agli   utili   spettanti   ai
          promotori e ai soci fondatori di societa'  per  azioni,  in
          accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; 
                e) le indennita' per la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia; 
                f) i redditi derivanti dall'attivita' di  levata  dei
          protesti esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della
          legge 12 giugno 1973, n. 349; 
                f-bis) le indennita' corrisposte ai  giudici  onorari
          di pace e ai vice procuratori onorari. 
              3. Per i redditi derivanti dalle  prestazioni  sportive
          oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla  legge
          23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
          ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile
          2020 (Indennita' per collaboratori sportivi): 
                «Articolo 5 (Piattaforma informatica). - 1.  Sport  e
          Salute s.p.a., al fine  adempiere  agli  obblighi  previsti
          dall'articolo 96, comma 2,  del  decreto-legge  n.  18  del
          2020, rende operativa, a valere sulle  risorse  disponibili
          di bilancio, una piattaforma informatica per  fornire  agli
          interessati  informazioni  chiare  e  complete   circa   le
          modalita' di presentazione della domanda e per svolgere gli
          adempimenti a tal fine necessari. 
              2. La piattaforma consente agli  utenti  di  procedere,
          previo  accreditamento  alla  stessa,  alla   presentazione
          formale della domanda e dei documenti di cui all'articolo 4
          del presente decreto. 
              3.  Ai  fini  della  realizzazione  della   piattaforma
          informatica e dello svolgimento dei compiti  istituzionali,
          Sport  e  Salute  s.p.a.,  previa  intesa  con   il   CONI,
          acquisisce i dati presenti nel registro di cui all'articolo
          7, comma 2, del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, nonche' l'elenco  degli  altri  organismi  sportivi
          comunque riconosciuti, a fini spo1tivi, dal CONI. 
              4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e  Salute
          s.p.a.  sono  trattati,  nel  rispetto  delle  garanzie  di
          riservatezza previste dalla legge, anche  dall'Ufficio  per
          lo Sport della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          motivi di  interesse  pubblico  connessi  allo  svolgimento
          delle attivita' istituzionali di indirizzo e vigilanza.»