Art. 4 
 
                  Emissione della fattura cartacea 
 
  1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o  identificati  in
Italia, che per le cessioni  di  beni  spediti  o  trasportati  nella
Repubblica di San  Marino  non  sono  obbligati  a  emettere  fattura
elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in
alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo. 
  2. La fattura  cartacea  di  cui  al  comma  1  e'  emessa  in  tre
esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. 
  3. L'operatore italiano  che,  entro  quattro  mesi  dall'emissione
della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario  l'esemplare  della
fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ai sensi  dell'art.
5, lett. b), ne da' comunicazione, al medesimo ufficio tributario  e,
per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;  se
entro  trenta  giorni  non  ha  ricevuto  l'esemplare  della  fattura
vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il
pagamento di sanzioni e interessi.