Art. 5 
 
                       Cessioni non imponibili 
 
  1. Le cessioni di beni spediti o trasportati nel  territorio  della
Repubblica di San  Marino,  effettuate  nei  confronti  di  operatori
economici che abbiano comunicato il numero  di  identificazione  agli
stessi attribuito dalla Repubblica di San  Marino,  accompagnate  dal
documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare  i
soggetti  tra  i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le
caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  sono  non  imponibili,  ai  sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) in caso di fattura  elettronica,  l'ufficio  tributario  abbia
convalidato la regolarita' del documento ai sensi dell'art. 3,  comma
1, del presente decreto; 
    b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di  un
esemplare  della  fattura  restituita  dal  cessionario   sammarinese
vidimata con l'indicazione della  data,  munita  di  timbro  a  secco
circolare contenente intorno allo  stemma  ufficiale  sammarinese  la
dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario». 
  2. Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1,  il  cedente
regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3 comma 3, e  4  comma
3.